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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 30 comma 1: Missioni di pace

Il comma 1, mediante novella dell’art. 33, comma 18, della legge di stabilità per il triennio 2012-2014 – ovvero della legge 12 novembre 2011, n. 183 – opera un’ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2012, degli stanziamenti per le missioni internazionali di pace cui l’Italia partecipa, apprestando nel contempo le necessarie risorse, nella misura di 700 milioni di euro aggiuntivi a favore del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace.

La norma in commento sostituisce infatti, nelle previsioni del citato comma 18 la data del 30 giugno 2012 con quella del 31 dicembre 2012, e la somma di 700 milioni con l’importo di 1.400 milioni di euro.

Per quanto concerne la copertura finanziaria della norma in commento, il successivo articolo 49 prevede che per essa, come per una serie di altre norme del provvedimento esplicitamente richiamate, agli oneri si faccia fronte con quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese conseguenti all’entrata in vigore del provvedimento medesimo.

 Si segnala che il comma 18 dell’art. 33 della legge di stabilità 2012-2014 ha disposto per il 2012 un incremento di 700 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2012.

E’ opportuno a tale proposito ricordare che il Fondo per le missioni internazionali di pace è stato istituito dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) all’interno dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (capitolo 3004).

Per l’esercizio finanziario 2011 sul Fondo è presente uno stanziamento di 4,3 milioni di euro, previsto dal comma 5 dell’articolo 55 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto l'integrazione del medesimo Fondo rispettivamente nella misura di 320 milioni di euro per il 2010; di 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014; di 64,2 milioni di euro per l’anno 2015 e di 106,9 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2020.