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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 29 comma 1 -2: Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di committenza nazionale

Al fine di facilitare l’acquisizione di beni e servizi per importi superiori alle soglie di rilevanza comunitaria, il comma 1 dell’articolo in esame disciplina la facoltà per le amministrazioni pubbliche centrali di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni che ne regolamentano i rapporti, di Consip S.p.A. come centrale di committenza.

 La norma in esame si applica alle amministrazioni pubbliche centrali che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009, sono identificate con “gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari”.Il comma 3 dell’articolo 1 della medesima legge prevede che la ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre. Si fa presente che le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono state individuate nell'elenco di cui al Comunicato del 30 settembre 2011.

 Si ricorda che il Codice dei contratti pubblici ha trasposto nell’ordinamento nazionale (art. 3, comma 34 e art. 33) le disposizioni in materia di centrali di committenza previste dalla normativa europea (art. 1, par. 10 e art. 11 della direttiva 2004/18/CE e art. 1, par. 8 e art. 29 della direttiva 2004/17/CE). Il ricorso a centri unici di imputazione di appalti non è un obbligo, ma è rimesso alla facoltà dei singoli Stati darvi attuazione nei loro ordinamenti (considerando n. 16). Ai sensi dell’art. 3, comma 34, del Codice dei contratti pubblici, la centrale di committenza è un'amministrazione aggiudicatrice che:

§      acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori;

§      aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.

L’art. 33 prevede, quindi, che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi e che tali centrali sono tenute all’osservanza del codice.

L’istituto della centrale di committenza è entrato nell’ordinamento italiano con il D.M. 24 febbraio 2000, emanato sulla base dell’art. 26 della legge n. 488/1999 (legge finanziaria per il 2000)che ha affidato a Consip S.p.A: il compito di stipulare convenzioni e contratti quadro per l’acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato.

 Per ciò che riguarda l’intervento di CONSIP, si ricorda che per gli acquisti di importo superiore alla soglia comunitaria, l’articolo 2, comma 574 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze, entro il mese di marzo di ogni anno, individui , con decreto, le tipologie dei beni e dei servizi non oggetto di convenzioni stipulate da CONSIP Spa per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche hanno l’obbligo di ricorrere alla CONSIP Spa in qualità di stazione appaltante ai fini dell’espletamento dell’appalto e dell’accordo quadro, anche con l’utilizzo dei sistemi telematici. Le tipologie di tali beni e servizi sono state individuate da ultimo con il D.M. 12 febbraio 2009 .

 Al fine di agevolare il processo di razionalizzazione della spesa e garantire gli obiettivi di risparmio previsti dalla legislazione vigente, compresi quelli stabiliti dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), il comma 2 dell’articolo in esame disciplina la facoltà per gli enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni che ne regolamentano i rapporti, di Consip S.p.A. per lo svolgimento delle funzioni di centrale di committenza.

La relazione tecnica evidenzia che dalle disposizioni in esame derivano risparmi di spesa, sia pure quantificabili a consuntivo, attraverso una maggiore razionalizzazione e semplificazione dei processi di acquisto, nonché economie di scala realizzate mediante l’aggregazione di fabbisogni.