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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 28 comma 1 - 6: Concorso alla manovra delle regioni

L'articolo 28, ai commi da 1 a 6, dispone l'aumento dell'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF dallo 0,9 all’1,23% (commi 1 e 2).

Per le regioni a statuto ordinario, dove l'imposta è destinata al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, la norma dispone – in conseguenza - la riduzione della compartecipazione all'IVA, anch'essa destinata al finanziamento della sanità per un importo corrispondente all'aumento dell'addizionale (comma 5).

Per le regioni a statuto speciale e le province autonome – nelle more dell'emanazione delle norme di attuazione che dovranno determinare la quota di competenza di ciascuna autonomia – la norma dispone l'accantonamento di una quota delle compartecipazioni ai tributi erariali ad esse spettanti, dell'importo corrispondente all'aumento dell'addizionale (commi 3 e 4). Disposizioni specifiche riguardano la Regione siciliana, in quanto ancora partecipe del Fondo sanitario nazionale.

 Il comma 1, in particolare, dispone l'aumento dell'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF dallo 0,9 allo 1,23%, destinata al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

La norma modifica a tal fine il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 68/2011 recante il cosiddetto federalismo fiscale regionale.

Il citato articolo 6 fissa la misura dell’aliquota di base dell’addizionale regionale all’IRPEF, attribuendo inoltre alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 2012, il potere di modificare tale aliquota, nell’ambito dell’autonomia ad esse riconosciuta.

In particolare, la misura dell’aliquota di base è pari allo 0,9 per cento, sino a successiva rideterminazione da effettuarsi con D.P.C.M., che deve essere emanato entro il 26 maggio 2012 (ai sensi articolo 2, comma 1 dello stesso D.Lgs. 68/2011).

 La modifica si applica a decorrere dall'anno di imposta 2011.

Tale previsione sembra derogare a quanto previsto dall’articolo 3 dello statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000), che sancisce il principio dell’irretroattività delle disposizioni tributarie: in particolare, in rapporto ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

 La relazione tecnica specifica che la norma determina un maggior gettito di 2.085 milioni di euro, cui corrisponde una riduzione di pari importo della compartecipazione IVA per le regioni a statuto ordinario, destinata al finanziamento della sanità, riduzione operata ai sensi del comma 5 dell'articolo in esame (vedi infra).

 Regioni a statuto speciale

 Il comma 2 estende l'aumento disposto dal comma 1 anche alle autonomie speciali. Le autonomie speciali sono titolari, al pari delle regioni a statuto ordinario, dell'addizionale regionale all'IRPEF.

L’ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, così come disciplinato dagli statuti e dalle relative norme di attuazione, prevede la possibilità di riservare all’erario statale l’incremento di gettito delle imposte riscosse nel territorio delle regioni stesse, disposto dalla legge statale per far fronte a specifiche esigenze.

Si segnala che l'articolo 48 del testo in esame contiene una disposizione in tal senso riferita a tutte le maggiori entrate erariali derivanti dal decreto legge: in particolare che le maggiori entrate erariali derivanti dal provvedimento in esame siano riservate all’Erario, per un periodo di cinque anni, e siano finalizzate alle esigenze prioritarie del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche in considerazione dell’eccezionalità della situazione economica.

 Con il successivo comma 3 lo Stato in sostanza 'riserva all'erario' il maggior gettito derivante dall'aumento dell'addizionale. Anche se in questo caso – trattandosi di una addizionale -  il termine è improprio, gli effetti sono gli stessi dal momento che viene determinata la somma che le regioni a statuto speciale nel loro complesso debbono versare all'erario.

 Il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano alla manovra di finanza pubblica è così determinato in complessivi 920 milioni di euro annui.

A decorrere dal 2012 regioni e province autonome devono versare all'erario 857 milioni di euro annui e le regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e le due Province autonome di Trento e di Bolzano anche 60 milioni di euro annui da parte dei comuni ricadenti nei propri territori.

 Per quanto attiene al contributo riferito ai comuni, sono escluse le regioni Sicilia e Sardegna, in quanto in queste regioni – contrariamente a quanto avviene nelle altre regioni a statuto speciale - la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato. Per i comuni di Sicilia e Sardegna, infatti, si applicano le disposizioni recate dai commi 7 e 8 dell'articolo in esame (vedi oltre) al pari dei comuni del resto del territorio nazionale.

Tutte le regioni e province autonome hanno competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti di autonomia e dalle norme di attuazione: Per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta e per le Province autonome di Trento e di Bolzano sono poi intervenute specifiche norme di attuazione dello statuto speciale che hanno disciplinato la materia della finanza locale, nel senso che è la regione [o la provincia autonoma] a provvedere alla finanza degli enti locali del proprio territorio con risorse del proprio bilancio. Ciò non è avvenuto nel caso della regione Sardegna e della Regione siciliana, dove la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato.

 Per le modalità applicative del concorso degli enti alla finanza pubblica la norma fa riferimento alle procedure stabilite dall'articolo 27 della legge 42/2009, che disciplina le modalità di attuazione del federalismo fiscale per le regioni a statuto speciale e le province autonome, prevedendo che tali enti, nel rispetto degli statuti speciali, concorrano al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti.

 Il citato articolo 27 conferma la necessità dell'accordo con ciascuna regione o provincia autonoma e dispone [conferma] che le modifiche all’ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale e delle province autonome dovranno essere introdotte con la procedura delle norme di attuazione degli statuti speciali (comma 1); sono previste, inoltre, specifiche norme procedurali per l’attuazione della delega, quali il principio della partecipazione dei Presidenti delle regioni e delle province autonome alle riunioni del Consiglio dei ministri in cui si esaminano gli schemi delle rispettive norme di attuazione (comma 5); la partecipazione di un rappresentante tecnico della singola regione o provincia autonoma interessata alla Commissione tecnica paritetica per l’emanazione delle norme di attuazione (comma 6); l'istituzione dei tavoli paritetici tra ciascuna regione e Governo, volti a individuare linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i princìpi della legge delega di attuazione del federalismo fiscale e con i nuovi assetti della finanza pubblica (comma 7).

Si segnala, inoltre, che norme recanti disposizioni di attuazione del federalismo fiscale per le regioni a statuto speciale sono state emanate per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige e per le Province autonome di Trento e di Bolzano con la legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009, art. 2, commi 106-125) e per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Regione autonoma Valle d'Aosta dalla legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010, art. 1, rispettivamente, commi 151-159 e commi 160-164). In particolare, le disposizioni citate quantificano il contributo di ciascuna regione per l'attuazione dei principi di perequazione e solidarietà del federalismo fiscale, recano disposizioni sulla disciplina del patto di stabilità e norme generali per il coordinamento delle norme che provvederanno ad attuare il federalismo fiscale (i decreti legislativi attuativi della legge n. 42 del 2009) e l'ordinamento finanziario della regione.

 Fino all'emanazione delle citate norme di attuazione, il risparmio di 920 milioni di euro dovrà essere realizzato attraverso un accantonamento di quote di compartecipazioni ai tributi erariali spettanti a ciascuna autonomia; la ripartizione di questa cifra tra le autonomie speciali verrà fatta sulla base della [in proporzione alla] media degli impegni finali di ciascun ente, nel triennio 2007-2009.

 Com'è noto, le regioni a statuto speciale ricevono quote di tributi erariali, nella misura stabilita da ciascuno statuto speciale e da norme di attuazione. I tributi erariali sono riscossi dallo Stato che provvede poi a ‘devolvere’ alla regione la quota spettante; le somme transitano quindi nel bilancio dello Stato. Fanno eccezione la regione Sicilia e la regione Friuli-Venezia Giulia, che provvedono direttamente alla riscossione dei tributi; in questi casi si provvederà attraverso regolazioni contabili.

 La norma precisa, inoltre, che per la regione Sicilia si tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario operata ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame.

Il riferimento è al finanziamento del Servizio sanitario regionale nella regione Sicilia, cui lo Stato contribuisce ancora per più del 50 per cento.

In sostanza, per la Regione siciliana, il maggiore gettito derivante dall'aumento dell'addizionale IRPEF (che la relazione tecnica quantifica in 130 milioni di euro) è destinato a finanziare una parte della quota di finanziamento del servizio sanitario nazionale ancora a carico dello Stato.

Si ricorda al riguardo che la regione siciliana è rimasta la sola, tra le autonomie speciali, a non finanziarie direttamente con risorse del proprio bilancio, il servizio sanitario nazionale nel proprio territorio. Da ultimo, la legge 296/2006, articolo 1 comma 830, "al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana", ha progressivamente aumentato la quota di partecipazione alla spesa sanitaria fino alla misura del 49,11%. La regione perciò, per la parte restante, rientra nella ripartizione del Fondo sanitario nazionale.

 Il comma 4 sopprime il termine temporale per l'emanazione delle norme di attuazione degli statuti speciali di cui al citato articolo 27 della legge 42/2009 per l'adeguamento dell'ordinamento di quelle regioni ai principi del federalismo fiscale, fissato . Tale termine era quello di trenta mesi stabilito per l’emanazione dei decreti legislativi stabilito dall'articolo 2 della legge delega.

 Regioni a statuto ordinario

 Il comma 5 dispone la riduzione delle quote di compartecipazione all'IVA, direttamente sui conti di tesoreria per le regioni a statuto ordinario.

Ai fini della definizione della misura della compartecipazione IVA spettante a ciascuna regione a statuto ordinario – dispone la norma - si tiene conto degli effetti derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'addizionale IRPEF, vale a dire si diminuisce per la cifra corrispondente.

 Si ricorda che la compartecipazione IVA finanzia il Fondo sanitario nazionale di parte corrente insieme alla addizionale IRPEF, all'IRAP ed alle entrate proprie delle regioni (ticket). L’ammontare complessivo spettante alle regioni viene ripartito tra le stesse sulla base sia delle quote di trasferimenti soppressi, sia della quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente necessaria per finanziare la differenza tra il fabbisogno sanitario riconosciuto e le entrate specifiche delle regioni (IRAP, addizionale regionale IRPEF e altre entrate proprie).

L'articolo 77-quater del D.L. 112/2008 disciplina l’accreditamento alle regioni a statuto ordinario – nei conti di tesoreria unica - delle somme che spettano loro in base alle assegnazioni del Fondo sanitario nazionale. In particolare, il comma 4 dispone che la compartecipazione IVA è corrisposta (in attesa della determinazione della quota IVA ad esse spettante) sulla base dell'ultima ripartizione disponibile e al netto della quota di fabbisogno indistinto, condizionatamente alla verifica degli adempimenti assunti in base alla legislazione vigente.

 Il comma 6, infine, reca una disposizione ordinamentale, ancora in relazione ai conti di tesoreria ed alle erogazioni alle regioni per il finanziamento della sanità.

In particolare dispone in merito alle somme accantonate, pari alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario, la cui erogazione è condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente (così dispone per tutte le regioni a statuto ordinario il comma 4 e per la regione Sicilia il comma 5 dell'art. 77-quater del decreto legge n.112/08). Queste somme rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che ne consentono l'erogabilità e comunque per un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio.