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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 27 comma 8: Federalismo demaniale relativo ai beni culturali

 Il comma 8 modifica l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85 del 2010, in materia di federalismo demaniale relativo ai beni culturali, eliminando alcuni vincoli temporali che non apparivano chiari.

La relazione tecnica evidenzia, infatti, che la norma è “volta a superare la rigida prescrizione, nell’ambito del federalismo demaniale, di applicare una sola volta la possibilità di devoluzione agli enti territoriali di beni immobili statali appartenenti al patrimonio culturale”.

 Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che il D.Lgs. n. 85 del 2010 - primo provvedimento di attuazione della legge delega sul federalismo fiscale (L. n. 42 del 2009) – dispone l’attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (c.d. federalismo demaniale).

Ai sensi del comma 2 dell’art. 5, dal trasferimento dei beni statali sono esclusi i beni appartenenti al patrimonio culturale, “salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dal comma 7” (rectius: comma 5).

Il comma 5, esplicitando il riferimento alla normativa vigente contenuto nel comma 2, specifica quali beni culturali possono essere trasferiti: dispone, infatti, che, in sede di prima applicazione del D.Lgs. ed entro un anno dalla sua entrata in vigore (ovvero, entro il 26 giugno 2011), lo Stato provvede al trasferimento alle regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell’art. 54, co. 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), di cose e beni culturali inalienabili indicati in specifici accordi di valorizzazione, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all’art. 112, co. 4, dello stesso codice.

 Con la disposizione in commento, l’applicazione del meccanismo delineato nell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 85/2010 non è più riferita alla fase di prima applicazione e il termine di un anno entro il quale deve intervenire il trasferimento non decorre più dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, bensì dalla data di presentazione della domanda di trasferimento.

 Al riguardo si ricorda che con circolare 18 maggio 2011, n. 18 il MIBAC ha emanato le Linee guida per l’elaborazione dei programmi di valorizzazione per il federalismo demaniale, facendo seguito al Protocollo d’intesa sottoscritto il 9 febbraio 2011 con l’Agenzia del Demanio, alle prime riflessioni sviluppate nell’ambito della Cabina di Regia istituita ai sensi dell’art. 6 dello stesso Protocollo, nonché alle prime esperienze operative condotte presso i Tavoli Tecnici Operativi istituiti a livello regionale ai sensi dell’art. 4 del medesimo Protocollo.

Nell’allegato A si precisa, per quanto qui interessa, che l’iniziativa in merito all’attivazione del procedimento è in capo agli enti territoriali interessati ad acquisire in proprietà beni appartenenti al patrimonio culturale statale, che presentano alla Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici e alla filiale dell’Agenzia del Demanio competente per territorio una richiesta contenente anche l’illustrazione delle finalità e delle linee strategiche generali che si intende perseguire con l’acquisizione del bene.

In base a notizie di stampa, che fanno riferimento a fonti del Demanio, il canale previsto dall'articolo 5, co. 5, del d.lgs. 85/2010 è stato attivato da 211 enti locali sparsi in 15 regioni. Ne sono nati altrettanti tavoli territoriali per la cessione di 466 beni .

 Per completezza si ricorda che l’art. 4, comma 16, del D.L. 70/2011 (L. 106/2011), al fine di riconoscere massima attuazione al federalismo demaniale e semplificare i procedimenti amministrativi relativi ad interventi edilizi nei Comuni che adeguano gli strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici regionali, ha elevato a settanta anni (dai precedenti cinquanta) la soglia di età dei beni culturali immobili, al di sotto della quale gli stessi non sono soggetti alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Parallelamente, ha spostato ad oltre settanta anni il limite di età dei beni immobili per i quali vige la presunzione di interesse culturale, fino a quando non sia stata effettuata la relativa verifica e ha disposto l’inalienabilità dei beni immobili la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino alla conclusione del procedimento di verifica dell’interesse culturale.

In base alla relazione illustrativa, attraverso queste novità si è sottratto al meccanismo dell’art. 5, co. 5, del d.lgs. 85/2010 una ampia quantità di immobili statali o di enti pubblici non economici realizzati subito dopo la II guerra mondiale e quasi sempre privi di effettivo interesse culturale.