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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 27 comma 7: Semplificazione normativa in materia immobiliare

Il comma 7 mira ad abrogare alcune disposizioni relative a Roma Capitale che devono intendersi ormai superate per effetto dell’entrata in vigore di leggi ordinarie di epoca successiva volte ad innovare la disciplina relativa alla razionalizzazione degli spazi allocativi utilizzati dalle Amministrazioni sia a titolo di locazioni passive che di usi governativi.

 In particolare:

§      viene modificato l’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 396 del 1990 relativa a Roma capitale, sopprimendo la disposizione che considerava di preminente interesse nazionale per l'assolvimento da parte della città di Roma del ruolo di capitale della Repubblica la definizione del piano di localizzazione delle sedi del Parlamento, del Governo, delle amministrazioni e degli uffici pubblici anche attraverso il conseguente programma di riutilizzazione dei beni pubblici;

§      viene abrogata la disposizione di cui all’articolo 62, comma 4, della legge n. 388/2000, che non richiedeva per la stipula dei contratti di locazione sottoscritti in attuazione dei piani di razionalizzazione e riduzione degli spazi adibiti a pubblici uffici il parere di congruità del canone di locazione, né la previa attestazione dell'inesistenza di immobili demaniali ed il nulla osta alla spesa previsti. La norma che viene abrogata prevedeva, inoltre, che per le sedi ubicate nelle aree di competenza dell'Ufficio del programma per Roma Capitale doveva essere preventivamente acquisito il relativo nulla-osta, da rilasciare entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta;

§      è inoltre abrogata la norma di cui all’articolo 1, comma 208, della legge n. 296/2006, che prevedeva l’emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare per la definizione dei criteri, delle modalità e dei termini per la razionalizzazione e la riduzione degli oneri, nonché dei contenuti e delle modalità di trasmissione delle informazioni da parte delle amministrazioni usuarie e conduttrici all'Agenzia del demanio. Conseguentemente viene abrogato il comma 209, che faceva discendere dall’entrata in vigore del suddetto decreto l’abrogazione di una serie di disposizioni legislative, tra cui il suddetto comma 208.

§      è previsto infine che il direttore dell'Agenzia del demanio non rivesta più la qualifica di membro di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici (articolo 3, comma 4, lett. h), del D.P.R. n. 204 del 2006).