____________________________


Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 27 comma 6: Alloggi pubblici

Il comma 6 prevede il diretto coinvolgimento dei comuni nella gestione di alloggi costruiti a favore di chi occupava originariamente abitazioni malsane.

La norma abroga una disposizione di interpretazione autentica, il comma 442 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004. Conseguentemente a queste abitazioni si applica la norma (comma 441) che prevede che gli alloggi e le relative pertinenze di proprietà dello Stato, costruiti in base a leggi speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche, compresi quelli affidati agli appositi enti gestori, ed effettivamente destinati a tali scopi, possono essere trasferiti, a richiesta, a titolo gratuito, ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati.

 La relazione illustrativa chiarisce che la norma è volta a ricondurre anche gli alloggi realizzati a totale carico dello Stato e destinati all’eliminazione delle abitazioni malsane (L. n. 640/1954) nell’alveo della disciplina prevista dai primi due periodi del comma 441 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004, ai sensi dei quali gli alloggi di proprietà dello Stato, costruiti in base a leggi speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, ai Comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati.

Ciò per ragioni di razionalità, coerenza, economicità ed unificazione delle competenze in capo ai medesimi soggetti, ed al fine di consentire che anche gli immobili in argomento, che non presentano peculiarità tali da giustificare l’esclusione degli stessi dal trasferimento ai Comuni, possano essere utilizzati da questi ultimi per sopperire ad esigenze di carattere sociale.

Peraltro la proposta è coerente con il recente orientamento seguito dal legislatore, che, con il comma 15 dell’articolo 2 della legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008), ha ricondotto anche gli alloggi realizzati a favore dei profughi ai sensi della legge n. 137 del 1952 nella disciplina generale di cui al citato comma 441.