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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 27 comma 5: Agenzia del demanio – Manutentore unico

Il comma 5, modificando la normativa in materia di manutenzione degli immobili pubblici, posticipa al 1° gennaio 2013 il termine a partire dal quale sono attribuiti all’Agenzia del demanio le decisioni di spesa relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali alle amministrazioni dello Stato, e gli altri adempimenti in materia.

Si prevede, inoltre, una clausola di salvaguardia circa la copertura finanziaria di quegli interventi che pur ricompresi nel piano generale degli interventi non possono essere affidati secondo il sistema centralizzato, nell’eventualità che contingenze particolari impediscano la stipula dei relativi accordi o delle relative convenzioni quadro. Gli interventi manutentivi curati dalle singole amministrazioni, infatti, devono essere comunicati all’Agenzia del demanio che ne assicurerà la copertura finanziaria allorché siano ricompresi nel piano generale degli interventi.

 L’articolo 12 (commi da 2 ad 11) del decreto-legge n. 98 del 2011 ha attribuito all'Agenzia del demanio la gestione accentrata delle risorse relative alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili pubblici. Tali risorse confluiscono in appositi fondi di parte corrente e di conto capitale appositamente istituiti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, escluse le quote residuali di interventi di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, limitatamente ad opere di piccola manutenzione, delle singole Amministrazioni che gestiscono gli immobili.

In particolare l’Agenzia del demanio, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ha compiti di gestione e di spesa relativamente agli interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà dello Stato utilizzati per finalità istituzionali e sui beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo da parte delle pubbliche amministrazioni (sono esclusi gli interventi di piccola manutenzione curati in proprio dagli utilizzatori).

 La relazione illustrativa afferma che la norma in commento è volta a superare le criticità operative scaturenti dall’incoerenza tra l’avvio del sistema di gestione centralizzata degli interventi manutentivi sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato fissato al 1° gennaio 2012 e la previsione dei relativi stanziamenti a decorrere dal 1° gennaio 2013. La proposta prevede il riallineamento dei due termini (fissati rispettivamente al comma 2 e al comma 6), fermo restando che nel corso del 2012 saranno avviate tutte quelle attività preordinate alla gestione degli interventi stessi (programmazione; stipula degli accordi o delle convenzioni per l’esecuzione degli interventi).

 La norma in esame, oltre a posticipare, come detto, l’inizio dell’attività manutentiva ad opera dell'Agenzia del demanio al 1° gennaio 2013, le attribuisce la facoltà di dotarsi proprie professionalità e di strutture interne dedicate al fine di verificare e monitorare gli interventi necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria, sostenendo i relativi oneri con le risorse previste dalla norma nella misura massima dello 0,5%.

In alternativa l’Agenzia può avvalersi delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri ovvero, in funzione della capacità operativa di tali strutture, può selezionare società specializzate ed indipendenti.