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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 24 comma 31 bis: Contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici più elevati

Il comma 31-bis modifica l’articolo 18, comma 22-bis, del D.L. n. 98/2011, al fine di prevedere l’incremento del contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici più elevati ivi previsto, fissandolo al 15% per la parte eccedente i 200.000 euro.

 Per effetto della disposizione in commento il contributo di solidarietà è pertanto rideterminato nel modo seguente:

§      5% per gli importi da 90.000 a 150.000 euro;

§      10% per gli importi da 150.000 a 200.000 euro;

§      15% per gli importi oltre i 200.000 euro.

 Si ricorda che l’articolo 18, comma 22-bis, del D.L. n. 98/2011 ha introdotto, in ragione dalla eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, un contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014 nelle seguenti modalità:

-        per gli importi che superino i 90.000 euro lordi annui e fino a 150.000 euro, il contributo è pari al 5% della parte eccedente il predetto importo;

-        per la parte eccedente i 150.000 euro pari al 10%.

Ai predetti importi concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui:

-        al D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 563, recante “Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 23, lettera b), della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di trattamenti pensionistici, erogati dalle forme pensionistiche diverse da quelle dell'assicurazione generale obbligatoria, del personale degli enti che svolgono le loro attività nelle materie di cui all'art. 1 del D.Lgs. C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691;

-        al D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357, Disposizioni sulla previdenza degli enti pubblici creditizi;

-        al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”;

-        i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale, nonché degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante “Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”;

-        la gestione speciale ad esaurimento di cui all’articolo 75 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in tema di “Stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali”;

-        le gestioni di previdenza obbligatorie presso l’INPS per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette.

 In pratica, si tratta del personale della Banca d’Italia, dell’UIC, degli enti pubblici creditizi, delle regioni, del c.d. parastato, del personale addetto alle imposte di consumo, delle aziende del gas, delle esattorie e delle ricevitorie (platea peraltro già individuata, in termini analoghi, all’articolo 1, comma 2, lettera u) della legge 243/2004).

 Ai fini applicativi, si prevede che la trattenuta relativa al contributo qui esaminato viene applicata, in via preventiva e salvo conguaglio, a conclusione dell’anno di riferimento, all’atto della corresponsione di ciascun rateo mensile. Inoltre, viene preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l’anno considerato.

La norma attribuisce poi all’INPS, sulla base dei dati del Casellario centrale dei pensionati, il compito di fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l’effettuazione della trattenuta del contributo di perequazione.

 Infine, la disposizione prevede che le somme trattenute dagli enti vengono versate all’entrata del bilancio dello Stato, entro il quindicesimo giorno dalla data di erogazione del trattamento su cui è effettuata la trattenuta.

 Merita segnalare, infine, che analoghi interventi in tema di contributi di solidarietà erano stati previsti anche negli anni passati, dalle seguenti disposizioni:

-        articolo 3, commi 102-103, della Legge 350/2003, che ha previsto un contributo di solidarietà del 3% sui trattamenti pensionistici corrisposti dagli enti gestori della previdenza obbligatoria con importi complessivamente superiori a 25 volte (170.914,25 euro) il trattamento minimo delle pensioni nel regime generale INPS (6.836,57 euro) stabilito secondo l’articolo 38, comma 1 della legge L 448/2001;

-        articolo 1, comma 2, lettera u) primo e secondo periodo, della legge 243/2004, che ha disposto un contributo di solidarietà del 4% per le pensioni elevate su importi maggiori di 25 volte il trattamento minimo, rivalutabile per gli anni successivi al 2007, in base alle variazioni integrali del costo della vita (pensioni d’oro); secondo i successivi periodi concorrono ai fini del contributo di solidarietà i trattamenti integrativi per i soggetti con prestazioni aggiuntive o integrative (BI-UIC, enti pubblici creditizi, dipendenti pubblici, personale imposte consumo aziende gas esattorie e ricevitorie imposte dirette);

-        articolo 1, commi 222-223 della legge 296/2006, che hanno previsto un contributo di solidarietà a partire dal 1° gennaio 2007 del 15% sul TFR o il TFS e i trattamenti integrativi di importo complessivo superiore a 1,5 mln €.