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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 24 comma 14, 15: Esenzioni dall’applicazione della nuova disciplina previdenziale

Il comma 14 prevede, riprendendo analoghe disposizioni presenti in precedenti norme, che le disposizioni previgenti in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici (c.d. finestre”) continuino ad applicarsi, in primo luogo:

§      ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011;

§      ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n.243 del 2004.

Le disposizioni previgenti continuano, altresì, ad applicarsi, nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, a una serie di lavoratori, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, riconducibili alle seguenti categorie:

§       lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 223/1991, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011, e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità (articolo 7, comma 2, della L. 223/1991) (lettera a));

§       lavoratori collocati in mobilità lunga, ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della L. 223/1991, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011(lettera b));

§       lavoratori che, all’entrata in vigore del provvedimento in esame, siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della L. 662/1996, nonché i lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data del 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; questi ultimi lavoratori restano a carico dei Fondi medesimi fino al compimento di almeno 59 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del decreto in esame (lettera c));

§       lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione (lettera d));

§       lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011abbiano in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del D.L. 112/2008; ai fini della presente lettera e) l’istituto dell’esonero si considera, comunque, in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; inoltre, dalla data di entrata in vigore del decreto n. 201 (6 dicembre 2011) sono abrogati i commi da 1 a 6 dell’articolo 72 del D.L. 112/2008, che continuano a trovare applicazione unicamente per i lavoratori di cui alla presente lettera e). Infine, la lettera in commento prevede la disapplicazione delle disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell’istituto dell’esonero dal servizio (lettera e)).

 Si fa presente che l’abrogazione dell’istituto dell’esonero dal servizio, di cui all’articolo 72, commi 1-6, del D.L. 112/2008, appare in contrasto con quanto previsto all’articolo 24, comma 20.

 Il comma 15 prevede che con decreto interministeriale del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 3 mesi, sono definite le modalità di attuazione del comma 14. La disciplina attuativa, in particolare, dovrà provvedere alla determinazione del numero massimo di beneficiari nel limite di tetti annui di spesa (240 milioni per i 2013; 630 milioni per il 2014; 1.040 milioni per il 2015; 1.220 milioni per il 2016; 1.030 milioni per il 2017; 610 milioni per il 2018; 300 milioni per il 2019)

Agli Enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è rimesso il compito di monitorare l’accesso ai benefici, con l’obbligo di non prendere in considerazione ulteriori domande una volta raggiunto il limite numerico corrispondente ai tetti annui di spesa.

La disposizione, infine, precisa che nell’ambito del predetto limite numerico vadano computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, se in possesso dei richiesti requisiti, anche del beneficio – in aggiunta a quello indicato relativo al regime delle decorrenze annuali disciplinato dall’articolo 12, comma 5, del D.L. 78/2010, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5 afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze.

L’articolo 12, comma 5, del D.L. n.78/2010, ha previsto l’applicazione della normativa previgente in materia di regime delle decorrenze a condizione che i lavoratori maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal termine del 1° gennaio 2011, e comunque nei limiti di 10.000 soggetti beneficiari, a favore delle categorie di lavoratori indicati nelle lettera da a) a c) del comma in esame (lavoratori collocati in mobilità, lavoratori collocati in mobilità lunga, lavoratori che, all’entrata in vigore del provvedimento in esame, fossero titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore).

 In ogni caso resta fermo che ai richiamati soggetti che maturino i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovino comunque applicazione le disposizioni inerenti l’adeguamento dei requisiti per l’accesso ai trattamenti pensionistici agli incrementi della speranza di vita di cui al comma 12.