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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 23 comma 22: Gratuità delle cariche elettive di enti territoriali non previsti dalla Costituzione

L’articolo 23, comma 22 stabilisce la titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza, con esclusione dei comuni di cui all’ articolo 2, comma 186, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni.

Gli enti territoriali previsti dalla Costituzione sono quelli che compongo la Repubblica e che sono indicati all’art. 114 Cost., e cioè i comuni, le città metropolitane, le regioni e lo Stato.

La norma in esame, prevede appunto che le cariche elettive in enti territoriali diversi da questi non possono essere remunerate, ma sono esercitate a titolo onorifico.

L’articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 prevede per i comuni l’obbligo di adottare alcune misure consequenziali alla riduzione del contributo ordinario disposta dal comma 183 del medesimo articolo 2.

In particolare, la lettera b) prevede l’obbligo, per i comuni, di procedere alla soppressione delle circoscrizioni comunali, di cui all’articolo 17 del testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) ad eccezione dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.

 La deroga, pertanto, si riferisce alle circoscrizioni di decentramento comunale dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, per le quali non si applicano le disposizioni del comma in esame.

La esclusione dovrebbe riguardare solamente i presidenti delle circoscrizioni che ai sensi dell’art. 82, comma 1, del testo unico enti locali percepiscono una indennità legata alla loro carica, mentre, ai sensi del successivo comma 2, nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane (peraltro quest’ultime non ancora istituite).

 Si osserva che comunque non appare chiara la platea dei destinatari del divieto di retribuzione, poiché gli amministratori delle comunità montane e delle unioni di comuni (anch’essi, come le circoscrizioni, enti territoriali non previsti dalla Costituzione) non hanno diritto ad alcuna retribuzione.

Infatti, l’art. 5, co. 7, del D.L. 78/2010, da un lato, vieta di attribuire emolumenti in qualsiasi forma (compresi retribuzioni, gettoni, o indennità) agli amministratori di comunità montane e unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche; dall’altro, prevede la riduzione delle indennità di sindaci, presidenti di provincia, assessori ed altri amministratori locali secondo fasce parametrali rapportate inversamente al fattore demografico.

 In particolare, la disposizione citata prevede che, con decreto del Ministro dell'Interno, gli importi delle indennità siano ridotte, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari a:

-        il 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti;

-        il 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti;

-        il 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province.

Sono esclusi dall'applicazione della disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti.