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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 23 comma 8 - 13: Riordino del CNEL

I commi da 8 a 13 dell’articolo in esame intervengono sull’organizzazione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro provvedendo, tra l’altro, a ridurne il numero dei componenti.

 Il CNEL è previsto dall'art. 99 della Costituzione, ai sensi del quale esso è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

Il CNEL è organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Esso ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento del CNEL sono attualmente disciplinate dalla legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante "Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro", che ha abrogato e sostituito la precedente legge 5 gennaio 1957, n. 33, recante "Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro".

 Il comma 8 apporta alcune puntuali modifiche alla legge di disciplina del CNEL (legge 936/1986).

 In particolare, la lettera a), modificata nel corso dell’esame in sede referente, interviene sull’articolo 2 della legge 936/1986 riducendo il numero dei componenti del CNEL da 70 (oltre al presidente e al segretario generale) a 64, oltre al presidente, eliminando il riferimento al segretario generale.

Si tratta del secondo intervento normativo sulla disciplina del CNEL in pochi mesi. Infatti, già il decreto-legge 138/2011 (art. 17) aveva drasticamente ridotto il numero dei membri da 121 (più il presidente) a 70 (comprendendovi oltre al presidente anche il segretario generale, figura già prevista dalla legge 936 (art. 22) che però non lo comprendeva tra i membri del CNEL.

Il decreto-legge 138/2011 aveva anche previsto che la ripartizione tra categorie dei membri non fosse più stabilita per legge (come in precedenza), ma da un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, che avrebbe dovuto essere emanato entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

La lettera a) del comma in esame ripristina la ripartizione per legge dei membri del CNEL, prevedendo la seguente composizione:

§      10 esperti in materia economica, sociale e giuridica, dei quali 8 nominati dal Presidente della Repubblica e 2 proposti dal Presidente del Consiglio (nella versione delle legge antecedente il decreto-legge 138 gli esperti erano 12, dei quali 8 nominati dal Presidente della Repubblica e 4 proposti dal Presidente del Consiglio);

§      48 rappresentanti delle categorie produttive (erano 99) dei quali 22 (erano 44) rappresentanti dei lavoratori dipendenti con la specificazione, inserita in sede referente, che tre di questi sono in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, 9 (erano 18) rappresentanti dei lavoratori autonomi (la modifica apportata dalle Commissioni riunite V e VI espunge il riferimento ai rappresentanti delle professioni), 17 (erano 37) rappresentanti delle imprese;

Si segnala come la modifica intervenuta nel corso dell’iter parlamentare abbia rimosso anche l’indicazione relativa alla produzione “di beni e servizi” avuto riguardo ai rappresentanti delle categorie produttive in generale.

§      6 rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei quali 3 nominati dall’Osservatorio nazionale dell’associazionismo e 3 designati dall’Osservatorio nazionale per il volontariato (la correzione operata in sede referente ha nuovamente diminuito il dato numerico che, nella versione originaria del testo, era fissato in 10 la cui nomina era ripartita in 5 per ciascuno dei due organismi citati).

 

A seguito di una modifica introdotta nell’esame in sede referente, è stato, altresì, inserito un nuovo comma 2all’art. 2 della L. n. 936/1986, con il quale si prevede che l’Assemblea elegge due vice presidenti in un'unica votazione.

L’art. 2 della L. n.936/1986, come sostituito dall'art. 23, comma 8, lett. a) del D.L. n. 201/2011, prevede che siano i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi e quelli delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, a nominare fra loro, rispettivamente, tre vicepresidenti, uno per ciascuna delle categorie produttive, ed un vicepresidente, previsione confermata dall’’art. 23, nel testo antecedente alla modifica intervenuta in sede referente che, per l'appunto, opera un’ulteriore razionalizzazione di tali figure in seno al CNEL.

 Le lettere b) e c)modificano, rispettivamente gli articoli 3 e 4 della legge 936 ridisciplinando la procedura di nomina dei componenti.

Il testo previgente (come modificato dal decreto-legge 138) prevedeva che i componenti fossero nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 2 L. 936).

Il comma in esame ripristina in parte le procedure di nomina previste dalla legge 936 prima dell’intervento del decreto-legge 138 stabilendo che:

§      gli esperti sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica;

§      i rappresentanti delle categorie produttive e delle associazioni sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Nel testo previgente le procedure di nomina dei componenti del terzo settore erano contenute al comma 10 dell’articolo 4, il comma in esame trasferisce tale disposizione all’articolo 3 (prima disciplinante esclusivamente le procedure di nomina degli esperti) e di conseguenza abroga il comma 10 dell’articolo 4 e muta la rubrica dell’articolo 3 che diventa “Procedure di nomina dei componenti” (e non più “Procedura di nomina degli esperti”). Parimenti, viene modificata anche la rubrica dell’articolo 4 (“Procedure di nomina dei rappresentanti delle categorie produttive”) in “Procedure di nomina dei rappresentanti”, adeguandola al contenuto del’articolo 4 che, con una modifica apportata nel 2000, regola anche le procedure di nomina dei rappresentanti delle associazioni e non solo delle categorie produttive.

I successivi commi da 9 a 13 contengono una serie di disposizioni di carattere transitorio e finale.

In particolare si prevede che:

§      i componenti del CNEL sono nominati, secondo la nuova ripartizione di cui sopra, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento in esame, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Viene, dunque, derogata la disposizione che prevede la nomina degli esperti con semplice D.P.R. senza proposta del Governo (comma 9, primo periodo);

§      la riduzione entra in vigore subito: infatti, fino alla nomina dei nuovi componenti, restano confermati gli attuali componenti, ai quali però si applica la riduzione operata in base ai criteri di maggiore rappresentatività nella categoria di riferimento (secondo i dati acquisiti ai fini del rinnovo della composizione per il quinquennio 2010-2015, tenendo anche conto della specificità del settore rappresentato nell’ambito della categoria di riferimento) e in base al principio del pluralismo (comma 9, secondo e terzo periodo);

§      viene fissata la durata in carica dei nuovi componenti, coincidente con quella dell’attuale consiliatura relativa al quinquennio 2010- 2015; pertanto in sede di prima applicazione i componenti resteranno in carica 3 anni e non 5, come stabilito in via ordinaria dall’articolo 7 della legge 936 (comma 10);

§      viene ribadito il carattere transitorio delle disposizione di cui sopra, prevedendo che alla procedura di nomina dei componenti alle successive scadenze (dal 2015), si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4, della legge n. 936 del 1986 (comma 11);

§      viene soppresso l’articolo 17, comma 2, terzo periodo del citato decreto-legge 138/2011, che prevedeva che decorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.P.R. che avrebbe dovuto fissare la nuova composizione del CNEL, sarebbero decaduti in membri in carica e si sarebbe provvede alla nomina dei nuovi membri (comma 12);

§      viene, infine, prevista la consueta clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale dalle nuove disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato (comma 13).