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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 23 comma 4 -5: Acquisizione di lavori, servizi e forniture nei piccoli comuni

a) Lavori, servizi e forniture dei piccoli comuni.  All'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici».
La diposizione si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012.

Si ricorda che le unioni di comuni sono disciplinate dall’art. 32 del D.Lgs. 267/2000. In particolare il comma 1 le definisce come “enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza”, mentre l’art. 31 del medesimo decreto disciplina i consorzi che gli enti locali possono costituire per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni.

 Quanto alle centrali di committenza si rammenta la definizione recata dall’art. 3, comma 34, del D.Lgs. 163/2006, secondo cui la centrale di committenza è “un'amministrazione aggiudicatrice che

-        acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o

-        aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori”.

L’art. 33 prevede, quindi, che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi e che tali centrali sono tenute all’osservanza del codice.

Si ricorda in proposito che l'articolo 13 della legge n. 136/2010 ha previsto l’istituzione della Stazione Unica Appaltante (SUA), che, su base regionale, potrà gestire le gare di lavori, forniture e servizi, per tutte le amministrazioni, mediante apposite convenzioni. La SUA, come anche chiarito dal comma 2, lettera b), del predetto articolo 13, ha natura giuridica di centrale di committenza e cura, per conto degli enti aderenti, l’aggiudicazione dei contratti pubblici in ambito regionale, provinciale e comunale. In attuazione del citato articolo 13 è stato emanato il D.P.C.M. 30 giugno 2011 che ha chiarito che l'adesione alla SUA da parte delle amministrazioni pubbliche è facoltativa ed avviene sulla base di convenzioni alle quali gli enti possono aderire. Con il decreto vengono altresì definiti gli elementi essenziali della convenzione e vengono disciplinati sia l'ambito di operatività della SUA (in funzione degli importi di gara o di altri criteri) sia le modalità per il rimborso dei costi dalla stessa sostenuti. Lo stesso decreto elenca, tra gli enti che possono aderire alla SUA, anche unioni e consorzi di comuni.

 

La relazione tecnica sottolinea che la finalità del comma in esame è quella di pervenire ad una”riduzione dell’elevata frammentazione del sistema degli appalti pubblici” che dovrebbe portare ad una conseguente riduzione dei costi di gestione delle procedure grazie alle economie di scala.

 

In base al successivo comma 5, la norma introdotta al citato comma 3-bis si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012.