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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 22 commi 6-9:Riordino ICE

Il comma 6 dell’articolo 22 sostituisce i commi da 18 a 26 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 98/2011, che avevano soppresso l’Istituto per il commercio con l’estero (ICE) trasferendone funzioni, risorse umane, strumentali e finanziarie, al Ministero dello Sviluppo economico ed al Ministero degli Affari esteri per le parti di rispettiva competenza, e istituisce un nuovo organismo denominato ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

In particolare, il comma 18 istituisce l’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, e sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello Sviluppo economico, che li esercita , per le materie di rispettiva competenza, d’intesa con il Ministero degli Affari esteri, sentito il Ministero dell’Economia e delle finanze. La previsione dell’intesa con il Ministero citato, al posto del “sentiti”, è stata introdotta nel corso dell’esame in sede referente.

Il comma 18-bis attribuisce i poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane al Ministro dello sviluppo economico e a quello degli affari esteri. Viene demandata, inoltre, la formulazione delle linee guida e di indirizzo strategico in detta materia, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse, ad una Cabina di regia, da costituirsi senza nuovi o maggiori oneri. Questo organo è copresieduto dai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico, ed è composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Presidente della Conferenza delle regioni e dai Presidenti, rispettivamente, di Unioncamere, della Confederazione generale dell'industria italiana, di Rete Imprese Italia e della Associazione bancaria italiana.
Le funzioni già attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le risorse di personale, finanziarie e strumentali, sono trasferiti al Ministero dello sviluppo economico, che deve riorganizzarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 300/1999, e all’Agenzia appena istituita. Le risorse già destinate all'ICE per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (comma 19).
Il comma 20 definisce i compiti dell’Agenzia: sviluppo dell’internazionalizzazione delle imprese italiane; commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali; promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo. Essa opera in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati.
Il comma 21 individua gli organi dell’Agenzia: presidente, nominato, al proprio interno, dal consiglio di amministrazione; consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico; collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri ed un membro supplente, con funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell'Agenzia, designati dai Ministeri dello Sviluppo economico, degli Affari esteri e dell’Economia e delle finanze, che nomina anche il supplente. All’Agenzia si applica il D.Lgs. n. 123/2011, in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile. È esclusa l’applicabilità della disciplina della revisione legale di cui al D.Lgs. n. 39/2010.
Il comma 22 disciplina le funzioni del direttore generale l'Agenzia, nominato per un periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta: direzione; coordinamento e controllo; formulazione di proposte al consiglio di amministrazione; attuazione di programmi e deliberazioni da questo approvati; adempimenti di carattere tecnico-amministrativo. Il direttore generale è nominato per un periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo all'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, che prevede che gli incarichi di funzione dirigenziale cessino decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.
Il comma 23 stabilisce che i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione siano determinati con decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, in conformità alle norme di contenimento della spesa pubblica e, comunque, entro i limiti di quanto previsto per enti di analoghe dimensioni.
Il regolamento di organizzazione, di contabilità, la dotazione organica del personale, nel limite massimo di 300 unità, ed i bilanci sono deliberati dal consiglio di amministrazione, e sono trasmessi ed approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze. Il piano annuale di attività è definito tenuto conto delle proposte provenienti dalle rappresentanze diplomatiche e consolari (comma 24).
L’Agenzia opera all’estero nell’ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalità stabilite con apposita convenzione stipulata tra l’Agenzia, il Ministero degli Affari esteri e il Ministero dello Sviluppo economico. Il personale dell’Agenzia all’estero può essere accreditato, previo nulla osta del Ministero degli Affari esteri, in conformità alla normativa internazionale (comma 25).
I commi 26 e 26-bis disciplinano l’individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire all’Agenzia e al Ministero dello Sviluppo economico. Si provvede mediante uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze. Durante l’esame presso le commissioni riunite si è previsto che venga sentito il Ministro degli affari esteri, per le materie di sua competenza. In una prima fase sarà trasferito all’Agenzia un contingente massimo di 300 unità, proveniente dal personale dipendente a tempo indeterminato dell’istituto soppresso, scelto sulla base di una valutazione comparativa per titoli. Con i medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni organiche del Ministero dello Sviluppo economico in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito. Il Ministero dello Sviluppo economico può delegare un dirigente per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, al fine di garantire la continuità dei rapporti che facevano capo all’ICE.
Il comma 26-ter stabilisce che, a decorrere dal 2012, la dotazione del Fondo di cui al comma 19 è determinata dalla legge di stabilità ed è destinata all’erogazione all’Agenzia di un contributo annuale per il finanziamento delle attività di promozione all’estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere dal medesimo anno sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico un apposito capitolo, destinato al finanziamento delle spese di funzionamento, la cui dotazione è determinata dalla medesima legge di stabilità, e un capitolo per il finanziamento delle spese di natura obbligatoria dell’Agenzia.
Il comma 26-quater elenca le entrate dell’Agenzia, in aggiunta ai contributi di cui al comma precedente:
a)   eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea;
b)   corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali;
c)   utili delle società eventualmente costituite o partecipate;
d)   altri proventi patrimoniali e di gestione.
Il comma 26-quinquies specifica che L’Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento e alle spese relative alle attività di promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dai commi precedenti.
Il comma 26-sexies prevede che, entro sei mesi dalla costituzione, l’Agenzia, sulla base delle linee guida e di indirizzo strategico adottate dalla Cabina di regia e fatte proprie dal Ministero dello Sviluppo economico, d’intesa con il Ministero degli affari esteri per quanto di competenza, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, provvede a:
a)   riorganizzare gli uffici presso le rappresentanze diplomatiche e consolari, mantenendo in Italia soltanto gli uffici di Roma e Milano;
b)   rideterminare le modalità di svolgimento delle attività di promozione fieristica;
c)   concentrare le attività di promozione sui settori strategici e sull’assistenza alle piccole e medie imprese.
Le modalità di adozione delle linee guida sono state modificate nel corso dell’esame presso le commissioni riunite. In precedenza si disponeva che queste fossero adottate dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero degli affari esteri e, per quanto di competenza, il Ministero dell’economia e delle finanze.
I commi 26-septies e 26-octies dispongono l’inquadramento nei ruoli del Ministero dello Sviluppo economico dei dipendenti a tempo indeterminato dell’istituto soppresso; l’eventuale trasferimento di dipendenti alle Regioni o alle Camere di commercio; il mantenimento, da parte dei dipendenti trasferiti al Ministero dello Sviluppo economico e all’Agenzia, dell’inquadramento previdenziale di provenienza e del trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
Ai sensi dei commi 26-novies e 26-decies. l'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, mentre la Corte dei Conti esercita il controllo sulla sua gestione finanziaria.

Il comma 7 dell’articolo 22. attribuisce ad uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli Affari esteri la definizione delle iniziative di promozione e internazionalizzazione da realizzare, in attesa della piena operatività dell’Agenzia disciplinata dal comma 6.

Il comma 8 definisce i poteri del dirigente delegato di cui al comma 26-bis, introdotto dal precedente comma 6 del medesimo articolo 22, e precisamente i poteri attribuiti al consiglio di amministrazione e al direttore generale del soppresso ICE, necessari per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente comma 7. Stipula, inoltre, i contratti e autorizza i pagamenti e può delegare ai titolari degli uffici del soppresso istituto la stipula dei contratti e l’autorizzazione dei pagamenti. Si stabilisce, infine, la temporanea operatività del personale in servizio presso gli uffici all’estero dell’ICE e la prosecuzione del controllo sulla sua gestione da parte del collegio dei revisori dell’Istituto stesso.

Il comma 9 dispone che non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato dall’attuazione dei commi 6-8, prevedendo l’utilizzazione delle risorse già destinate al soppresso ICE e le risorse per le spese di funzionamento e per le spese di natura obbligatoria dell’ente soppresso.