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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 17: Canone RAI

L’articolo 17 reca una disposizione volta alla verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale.
La norma prevede che le imprese e le società devono indicare, nella dichiarazione dei redditi, il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione, la categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale, nonché gli altri elementi che saranno eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazione dei redditi.

Secondo quanto disposto dall’articolo 10 del R.D.L. n. 1917 del 1925 (legge n. 562 del 1926) – come modificato dall’articolo 2 del D.Lgs.Lgt. n. 458 del 1944, decreto successivamente abrogato dal combinato disposto del comma 1 dell’articolo 1 e dell’allegato 1 al DPR n. 248 del 2010 – e dall’articolo 27 del R.D.L. n. 246 del 1938 (legge n. 880 del 1938) - coloro che detengono apparecchi per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto, sono tenuti a stipulare un contratto di abbonamento speciale.

Da ultimo, per l’anno 2011, l’importo dei canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell’ambito familiare – differenziata per categorie – è stato determinato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 dicembre 2010 (G.U. n. 42 del 21 febbraio 2011) nelle seguenti misure:


 

Categoria

Canone

a)

alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento;

6.349,25

b)

alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso;

1.904,78

c)

alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi di prima e seconda categoria; sportelli bancari;

952,38

d)

alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi, aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici;

380,94

e)

strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni, sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della L. n. 1571 del 1951 come modificata dalla L. n. 421 del 1989.

190,49

 

La tabella n. 4 determina i canoni di abbonamento speciale alle radiodiffusioniper la detenzione di apparecchi nei cinema-teatri e in locali a questi assimilabili