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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 16 commi 1-10 e 15-ter: Disposizioni per la tassazione di auto e imbarcazioni di lusso

Addizionale erariale tassa auto (comma 1 e 15-ter)

Il comma 1 dell'articolo 16, novellando l’articolo 23, comma 21, del D.L. n. 98 del 2011 (legge n. 111/2011), introduce, a decorrere dal 2012, una addizionale erariale della tassa automobilistica per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, da versare alle entrate del bilancio dello Stato, pari a 20 euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 chilowatt.

Il richiamato comma 21 ha introdotto, a decorrere dal 2011, una addizionale erariale della tassa automobilistica per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, da versare alle entrate del bilancio dello Stato, nella misura di 10 euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 225 chilowatt.
Con decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, d’intesa con l’Agenzia delle entrate del 7 ottobre 2011 (G.U. n. 237 dell’11 ottobre 2011) sono state individuate le modalità e i termini di pagamento dell'imposta. Per il 2011 il pagamento doveva essere effettuato entro il 10 novembre 2011. Per il 2012 e anni successivi il pagamento dell’addizionale dovrà essere corrisposto negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica.
La sanzione da applicare nell'ipotesi di omesso o insufficiente versamento dell’addizionale è pari al 30 per cento dell’importo non versato, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 .
Con circolare n. 49 dell’8 novembre 2011 l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito ai soggetti tenuti al pagamento, nonché alle modalità e termini di pagamento.

Il comma 15-ter, stabilisce che l’addizionale sia ridotta nella seguente misura:
§      al 60 per cento dopo 5 anni dalla data di costruzione del veicolo;
§      al 30 per cento dopo 10 anni dalla data di costruzione del veicolo;
§      al 15 per cento dopo 15 anni dalla data di costruzione del veicolo;
§      non è più dovuta decorsi 20 anni dalla data di costruzione del veicolo.
I predetti periodi decorrono dall’anno successivo a quello di costruzione.

Al fine di compensare le minori entrate determinate dalle riduzione per vetustà dei veicoli, il comma 15-ter prevede che l’aliquota dell’accisa del tabacco da fumo sia rideterminata con decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma de monopoli di Stato (AAMS).

Tassa annuale di stazionamento (comma 2-10 e 15-ter)

Il comma 2 prevede, a decorrere dal 1° maggio 2012, il pagamento della tassa annuale di stazionamento per le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati.
La tassa di stazionamento viene calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle misure di seguito indicate:

Euro a giorno

Lunghezza scafo

5

da 10,01 a 12 metri

8

da 12,01 a 14 metri

10

da 14,01 a 17 metri

30

da 17,01 a 24 metri

90

da 24,01 a 34 metri

207

da 34,01 a 44 metri

372

da 44,01 a 54 metri

521

da 54,01 a 64 metri

703

superiore a 64 metri

 

I successivi commi stabiliscono riduzioni ed esenzioni dall’applicazione della tassa di stazionamento. In particolare:
§      riduzione al 50% per le unità con scafo di lunghezza fino ad 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nelle isole della laguna di Venezia, nonché per le unità a vela con motore ausiliario (comma 3);
§      esclusione (comma 4) per:
-        le unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici;
-        quelle obbligatorie di salvataggio;
-        i battelli di servizio, purché questi rechino l’indicazione dell’unità da diporto al cui servizio sono posti;
-        le unità di indicate al comma 2 che si trovino in un’area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio;
§      esenzione per le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso (comma 5).
§         esclusione per le nuove unità da diporto con targa “prova” che siano nelle disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere, del manutentore o del distributore ovvero a quelle usate (cioè non nuove) che siano state ritirate dai cantieri o dai distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell’atto (comma 5-bis).

Il comma 15-ter, stabilisce che l’addizionale sia ridotta nella seguente misura:
§      del 15 per cento dopo 5 anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto;
§      del 30 per cento dopo 10 anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto;
§      del 45 per cento dopo 15 anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto.
I predetti periodi decorrono dall’anno successivo a quello di costruzione.

Si ricorda che il pagamento di una tassa di stazionamento annuale era prevista dall’articolo 17 della legge n. 51 del 1976, e successive modifiche ed integrazioni, disposizione poi abrogata dall’articolo 15 della legge n. 172 del 2003. La norma prevedeva che la tassa annuale di stazionamento fosse composta da una quota fissa (360.000 lire) ed una variabile determinata in misura crescente in base alla lunghezza dell’unità da diporto. Oltre a prevedere sostanzialmente esenzioni e riduzioni analoghe a quelle ora proposte, veniva prevista anche una riduzione della tassa di stazionamento in base alla vetustà dell’imbarcazione.

Al fine di compensare le minori entrate determinate dalle riduzioni per vetustà dei veicoli, il comma 15-ter prevede che l’aliquota dell’accisa del tabacco da fumo sia rideterminata con decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS).

Il comma 6 specifica che la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto dovrà essere effettuata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666

Il comma 7 assoggetta al pagamento della tassa di stazionamento i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell’unità da diporto e delle informazioni necessarie all’attività di controllo.
I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il gettito della tassa di stazionamento affluisce all’entrata del bilancio dello Stato.

Il comma 8 prevede che la ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di stazionamento sia esibita dal comandante dell’unità da diporto all’Agenzia delle Dogane ovvero all’impianto di distribuzione di carburante, per l’annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l’uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.

Il comma 9 prevede che le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilino sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dai precedenti commi da 2 a 8 ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l’accertamento delle stesse.

Per l’accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Per l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista.

Viene prevista una definizione agevolata delle violazioni entro 60 giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento dell’imposta e della sanzione minima ridotta al 50%.

Le controversie concernenti l’imposta di stazionamento sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie.

Il comma 10 stabilisce che per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applichi una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell’importo non versato, oltre all’importo della tassa dovuta.