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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 15: Disposizioni in materia di accise

L’articolo 15,  reca disposizioni in materia di accise sui prodotti energetici, in particolare incrementando la misura delle accise sui carburanti.
La decorrenza degli aumenti di accisa disposti dalle norme in commento è fissata al 7 dicembre 2011 (giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto in esame).
Il comma 1 dell’articolo in esame dispone altresì l’aumento delle accise gravanti sui gas di petrolio liquefatti usati come carburante (GPL) e sul gas naturale per autotrazione.
Ai sensi del comma 3, per l’aumento dell'accisa erariale sulla benzina non trovano applicazione i limiti di cui all’articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge n. 662 del 1996.
Tale norma stabilisce che eventuali aumenti erariali dell’accisa abbiano effetto, nelle regioni che hanno istituito tale imposta, solo per la differenza tra l’aumento erariale e la misura dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione.
In conseguenza della disapplicazione prevista dal comma 3 in esame, i predetti aumenti si sommano ad eventuali imposte regionali sulla benzina vigenti nelle regioni a statuto ordinario.
L’articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 ha autorizzato le regioni a statuto ordinario a istituire, con proprie leggi, un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni, successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva. Ai sensi del citato articolo 1, comma 154 della legge 662/1996, l’importo massimo di tale imposta è pari a 0,025 euro per litro. Diverse disposizioni hanno consentito, nel tempo, di derogare ai limiti massimi stabiliti dalla legge: da ultimo, l’articolo 2, comma 2-bis del D.L. n. 225 del 2010 (cd “milleproroghe”) ha autorizzato le Regioni ad innalzare il predetto limite, alle condizioni poste dalla norma medesima, per far fronte all’emergenza rifiuti.

Il comma 4 reca disposizioni in favore di alcune categorie di soggetti esercenti l’attività di trasporto.

Viene a tal fine disposto il rimborso del maggior onere derivante dagli aumenti di accisa sul gasolio, nei suindicati anni, nei confronti di:
§      soggetti esercenti le attività di trasporto merci (articolo 5, comma 1 del decreto-legge n. 452 del 2001, con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.
Si ricorda che il citato comma 1 prevede una riduzione dell'aliquota dell'accisa prevista per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate;
§      enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto pubblico locale (di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione, norme richiamate dall’articolo 5, comma 2 del D.L. 452/2001);
§      imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale, (di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997, tutti richiamati dall’articolo 5, comma 2 del D.L. 452/2001);
§      enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone (articolo 5, comma 2 del D.L. 452/2001).

Il rimborso viene disposto con le modalità previste dall’articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo n. 26 del 2007, ai sensi del quale esso può venir effettuato anche in compensazione, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti da apposito regolamento (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci).