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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 13 commi 18-19-bis Diversa attribuzione della compartecipazione IVA ai comuni Diversa attribuzione della compartecipazione IVA ai comuni

I commi 18 e 19 intervengono sui cespiti che alimentano il Fondo sperimentale di riequilibrio istituito dall’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 23/2011, nonché, sulle modalità di riparto.

Ai sensi di quanto dispone l’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n.23/2011, il Fondo è stato istituito per realizzare in forma progressiva, in una durata prevista per tre anni e comunque fino a quando non verrà attivato il Fondo perequativo previsto dall’articolo 13 del decreto medesimo, la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare. Il Fondo è alimentato dal gettito della imposizione immobiliare derivante dagli specifici tributi indicati nella norma (imposte ipotecarie, catastali, di registro, cedolare secca ed altri). Il comma 7 dello stesso articolo 2, dispone che con apposito decreto interministeriale sono stabilite le modalità di alimentazione del Fondo, nonché le quote del gettito dei tributi immobiliari che anno per anno sono devolute ai comuni in cui sono ubicati gli immobili. Per l’anno 2011 con decreto 21 giugno 2011 del Ministro dell’interno è stata data attuazione a tale disposizione.
Il comma 18 amplia il novero dei gettiti che confluiscono al Fondo, includendovi anche la compartecipazione IVA prevista dal comma 4 dell’articolo 2. Tale inclusione opera per tutto il triennio di sperimentazione dell’IMU stabilito dal comma 1 dell’articolo 13 in esame, vale a dire per gli anni dal 2012 al 2014.

L’articolo 2, comma 4, attribuisce ai comuni una compartecipazione al gettito dell’imposta sul valore aggiunto, la cui percentuale deve essere fissata in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del due per cento del gettito dell’imposta sulle persone fisiche. Fino a che non saranno disponibili le informazioni necessarie per attribuire tale compartecipazione sulla base del gettito IVA per provincia, l’articolo 2, comma 4, nonché l’articolo 14, comma 10, del decreto legislativo n. 23/2011 dispongono che l’attribuzione avvenga sulla base del gettito IVA per regione, suddiviso per il numero di abitanti del comune. Con D.P.C.M. 17 giugno 2011 è stata data attuazione a tale disposizione per l’anno 2011.
Nel corso dell’esame in sede referente, è stata inoltre soppressa la disposizione – contenuta al citato articolo 2, comma 7, secondo periodo, del medesimo d.lgs. 23 del 2011 – che prevedeva, fino al 2013, quale criterio di riparto, la distribuzione tra i comuni di una quota pari al 30 per cento della dotazione del Fondo in base al numero dei residenti.
In conseguenza di quanto disposto dal comma 18, il comma 19 stabilisce che per il medesimo triennio non si applichino le sopra illustrate disposizioni dell’articolo 2, comma 4, e dell’articolo 14, comma 10, nella parte in cui le stesse stabiliscono che l’assegnazione del gettito IVA avvenga sulla base del gettito dell’imposta per provincia, suddiviso per il numero di abitanti del comune. A tale modalità di assegnazione sembrerebbe infatti ora non doversi più far ricorso, atteso che a seguito dell’inclusione nel Fondo sperimentale di riequilibrio la compartecipazione IVA in questione verrà distribuita secondo i criteri previsti per il Fondo stesso.
Il nuovo comma 19-bis stabilisce, quindi, che per gli anni 2012, 2013, e 2014, il D.P.C.M. volto a stabilire le modalità di attribuzione ai comuni del gettito derivante dall’imposta sul valore aggiunto (di cui all’articolo 2, comma 4, del D.Lgs. 23/2011) è esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di compartecipazione al gettito dell’imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.