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Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

DL 06 DICEMBRE 2011, N. 201 convertito dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011

Art. 11 bis: Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie

L’espletamento delle procedure nel corso di un procedimento, le richieste di informazioni e di copia della documentazione ritenuta utile e le relative risposte, nonché le notifiche aventi come destinatari le banche e gli intermediari finanziari, sono effettuati esclusivamente in via telematica, previa consultazione dell’archivio dei rapporti di cui all’ articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.
Pertanto, le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'Anagrafe tributaria ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.

Le richieste telematiche sono eseguite secondo le procedure già in uso presso le banche e gli intermediari finanziari, ai fini delle indagini finanziarie svolte dall’amministrazione finanziaria (ai sensi dell’art. 32, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e relative norme di attuazione).

Si demanda a un provvedimento dei Ministri interessati, da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, sentita l’Agenzia delle entrate, sono stabilite le disposizioni attuative delle norme introdotte.