La Corte costituzionale ha esaminato la compatibilità costituzionale delle disposizioni che nello stabilire riduzioni di spesa incidono su diritti soggettivi acquisiti ovvero sull’autonomia degli Enti territoriali.
In merito al primo punto, la Corte ha esaminato la compatibilità costituzionale delle disposizioni che stabiliscono riduzioni di spesa (decurtazione di stipendi, di compensi per incarichi a tempo determinato, di pensioni o di corrispettivi di contratti in cui è parte una pubblica amministrazione), ponendo in evidenza l’esigenza di contemperare:

  1. il legittimo affidamento dei cittadini sulla certezza dei rapporti giuridici e sulla stabilità delle situazioni soggettive e di tutalare altri valori costituzionali coinvolti (principio di uguaglianza, quelli relativi al lavoro ed alla libertà di iniziativa economica);
  2. la straordinarietà delle esigenze di contenimento della spesa pubblica al fine di perseguire gli obiettivi di bilancio. Nelle molteplici disposioni di riduzioni della spesa pubblica il fondamento dichiarato dal legislatore consiste nella “straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire la stabilizzazione della finanzza pubblica” .

In merito al secondo, punto la Corte ha ritenuto che il legislatore statale può, con una disciplina di principio, legittimamente imporre alle regioni e agli enti locali, per ragioni di coordinamento finanziario connesse a obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all’autonomia degli enti territoriali .

5.3.1 Riduzione della spesa pubblica e diritti soggettivi
Numerosi interventi normativi aventi ad oggetto i tagli del costo del lavoro pubblico sono stati oggetto di interventi della Corte costituzionale.
Spunti di riflessione sono offerti dai principi affermati dagli ermellini a seguito dall’esame della disposizione che stabilisce per il personale c.d. non contratttualizzato tra cui i docenti univarsitari il blocco per il triennio 2011-2013 dei meccanismi di adeguamento retributivo, degli automatismi stipendiali (classi e scatti) correlati all'anzianità di servizio, e di ogni effetto economico delle progressioni in carriera . La norma impugnata, supera il vaglio di cosituzionalità per le seguenti motivazioni:

  1. non appare violato il parametro della ragionevolezza, tenuto conto che i sacrifici imposti dalle misure censurate hanno carattere eccezionale, transeunte, non arbitrario, nonché temporalmente limitato e corrispondono ad esigenze di contenimento della spesa pubblica;
  2. la protrazione nel tempo delle misure previste non contraddice la sussistenza della necessità ed urgenza, attese le esigenze di programmazione pluriennale delle politiche di bilancio;
  3. le misure di contenimento sono coerenti con i parametri costituzionali posti a salvaguardia dell'equilibrio dei bilanci da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in ragione del più ampio contesto economico europeo che esige una proiezione che vada oltre il ciclo di bilancio annuale (artt. 81, 97, primo comma, e 119 Cost.), mirando, in una prospettiva pluriennale della situazione di crisi economica, a realizzare un risparmio di spesa che opera riguardo a tutto il comparto del pubblico impiego, in una dimensione solidaristica. Non è senza significato che la direttiva 8 novembre 2011, n. 2011/85/UE (Direttiva del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri), evidenzi come «la maggior parte delle misure finanziarie hanno implicazioni sul bilancio che vanno oltre il ciclo di bilancio annuale» e che «Una prospettiva annuale non costituisce pertanto una base adeguata per politiche di bilancio solide» (20°Considerando), tenuto conto che, come prospettato anche dalla difesa dello Stato, vi è l’esigenza che misure strutturali di risparmio di spesa non prescindano dalle politiche economiche europee;
  4. non violano l'art. 36 Cost., tenuto conto che al fine di verificare la legittimità delle norme in tema di trattamento economico dei dipendenti, occorra far riferimento, non già alle singole componenti di quel trattamento, ma alla retribuzione nel suo complesso;
  5. non risultano irragionevoli per le ricadute delle norme impugnate sulla riforma introdotta dalla legge n. 240 del 2010 (sull'incentivazione della qualità e dell'efficienza del sistema universitario), in quanto il buon andamento dell'amministrazione universitaria, anche in riferimento all'art. 9 Cost., non è connesso al solo sistema di avanzamento in carriera dei docenti e ricercatori universitari, come delineato dagli artt. 6 ed 8 della legge n. 240 del 2010, e pertanto non risulta compromesso;
  6. non ledono l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, in quanto il legislatore può anche emanare disposizioni che modifichino in senso sfavorevole la disciplina dei rapporti di durata, anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti, sempre che tali disposizioni «non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto»;

In effetti, i rapporti di durata sono, di per sé, esposti alle modificazioni imposte dal mutamento delle condizioni che, nel loro momento genetico, avevano consentito di configurare un assetto di interessi economicamente equilibrato (tanto che, anche nei rapporti negoziali privati, è prevista dall’art. 1467 del codice civile la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta). Anche nei rapporti di durata che incidono sulla spesa pubblica appare, quindi, configurabile una situazione per cui le mutate condizioni di bilancio rendano non più sostenibile, in un quadro di finanza pubblica profondamente mutato rispetto al momento genetico dei diritti attribuiti al cittadino, il mantenimento di questi ultimi ed impongano, quindi, una riduzione del loro contenuto patrimoniale. La stessa Corte si è più volte soffermata sulla legittimità delle norme retroattive, in genere, e di quelle destinate ad incidere sui rapporti di durata, in specie; affermando, in sintesi, che non può ritenersi interdetto al legislatore di emanare disposizioni modificative in senso sfavorevole, anche se l’oggetto dei rapporti di durata sia costituito da diritti soggettivi “perfetti”: ciò, peraltro, alla condizione che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irragionevole, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate su disposizioni di leggi precedenti, l’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto .
Anche la Corte EDU non ha, peraltro, escluso la compatibilità con gli artt. 6 della Convenzione e 1 del Protocollo addizionale (che, si ripete, afferma il principio della protezione della proprietà, ma che è stato interpretato come esteso anche alla tutela dei crediti e delle aspettative legittime) di disposizioni legislative retroattive che modifichino in peius rapporti di durata a tutela di un preminente interesse generale, ma ha chiarito che l’incisione dei diritti, per essere giudicata conforme ai suddetti parametri, dev’essere giustificata dall’indefettibile sussistenza, oltre chè di un motivo imperativo di interesse generale (impèrieux motifs d’intéret général), dal ragionevole vincolo di proporzionalità tra il contenuto delle disposizioni “ablative” e lo scopo perseguito .
La Corte ha rilevato che non sono estendibili ai docenti universitari i principi affermati nella pronuncia di cui alla sentenza n. 223 del 2012, riguardante il personale di magistratura. Con la citata sentenza la Corte ha dichiarato incostituzionale il Blocco dell’ “adeguamento automatico” degli stipendi dei magistrati, in considerazione della specificità di detto personale e per le seguenti motivazioni:

  1. eccede i limiti del raffreddamento delle dinamiche retributive, in danno di una sola categoria di pubblici dipendenti, comportando una vera e propria irragionevole riduzione di quanto già riconosciuto sulla base delle norme che disciplinano l'adeguamento;
  2. viola l’art. 3 della costituzione, per ingiustificata disparità di trattamento fra la categoria dei magistrati e quella del pubblico impiego contrattualizzato, che, diversamente dal primo, vede limitata la possibilità di contrattazione soltanto per un triennio;
  3. viola i principi costituzionali posti a presidio dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, in quanto l'intervento normativo in questione comporta che i magistrati, in quanto esclusi dalla possibilità di interloquire in sede contrattuale, si possono giovare degli aumenti contrattuali soltanto con un triennio di ritardo, salva la previsione di acconti, arrecando esclusivamente ad essi un ulteriore pregiudizio, consistente non soltanto nella mancata progressione relativa al triennio precedente, ma anche conseguente all'impossibilità di giovarsi di quella che la contrattazione nel pubblico impiego potrebbe raggiungere oltre il triennio di blocco. In questo senso, l'intervento normativo censurato, oltre a superare i limiti costituzionali indicati dalla giurisprudenza della Corte, che collocava in ambito estremo una misura incidente su un solo anno, travalica l'effetto finanziario voluto, trasformando un meccanismo di guarentigia in motivo di irragionevole discriminazione .

Riduzione dell’indennità giudiziaria negli anni 2011 (15%), 2012 (25%) e 2013 (32%) (art. 9, comma 22 DL 78/2010). Le censure di illegittimià costizuzionale, con riferimento agli articoli 3 e 53 Cost, sono relative alla natura tributaria della misura in esame. Difatti il tributo che interessa incide su una particolare voce di reddito di lavoro, che è parte di un reddito lavorativo complessivo già sottoposto ad imposta in condizioni di parità con tutti gli altri percettori di reddito di lavoro; e introduce, quindi, senza alcuna giustificazione, un elemento di discriminazione soltanto ai danni della particolare categoria di dipendenti statali non contrattualizzati che beneficia dell'indennità giudiziaria; con la sua applicazione, infatti, viene colpita più gravemente, a parità di capacità contributiva per redditi di lavoro, esclusivamente detta categoria. Ove, poi, si potesse prescindere da tale pur decisiva considerazione, la previsione di siffatto tributo speciale comporterebbe comunque una ingiustificata disparità di trattamento con riguardo alle indennità percepite dagli altri dipendenti statali, non assoggettate, negli stessi periodi d'imposta, ad alcun prelievo tributario aggiuntivo.
Contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie . La disposizione sottoposta all’esame di legittimità costituzionale, si configura quale intervento di perequazione avente natura tributaria e presenta identità di ratio rispetto sia all'analoga disposizione già dichiarata illegittima (sent. n. 223/2012), sia al contributo di solidarietà (art. 2 del d.l. n. 138 del 2011) del 3 per cento sui redditi annui superiori a 300.000 euro, quest'ultimo assunto anche quale tertium comparationis , dato che, al fine di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria, il legislatore ha imposto ai soli titolari di trattamenti pensionistici, per la medesima finalità, l'ulteriore speciale prelievo tributario oggetto di censura, attraverso una ingiustificata limitazione della platea dei soggetti passivi, determinando un giudizio di irragionevolezza ed arbitrarietà del diverso trattamento riservato alla categoria colpita.


Si veda ad esempio il terzo capoverso della premessa al DL 112/08.

Corte cost., 13 marzo 2014, n. 44.

Corte cost, 10 dicembre 2013, n. 310 (questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, primo, secondo e terzo periodo, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 - sollevate in relazione agli artt. 2, 3, 9, 33, 34, 36, 37, 42, 53, 77 e 97 Cost).

Corte cost, 10 dicembre 2013, n. 310.

Corte Cost. n. 166 del 2012.

Rassegna Avvocatura dello stato – ANNO LXVI – N. 2 aprile-giugno 2014.

Corte cost. sent. 223/2012.

I trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro.

 

La rivalutazione delle pensioni dopo il decreto-legge 65/2015: effetti redistributivi e di finanza pubblica. Corte costituzionale, con sentenza n. 70 del 2015 (pubblicata in G.U. n.18 del 6.5.2015), ha dichiarato illegittimo il comma 25 dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui, per gli anni 2012 e 2013, ha limitato la rivalutazione dei trattamenti pensionistici nella misura del 100%, esclusivamente alle pensioni di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.