MORTGAGE CREDIT.

Il CdM, in data 20 gennaio 2016 ha approvato in via preliminare il decreto legislativo che recepisce la mortgage credit directive dell'Ue

Novita' per mutui e surroghe

II decreto, nello specifico, ha dato attuazione alla direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 (la mortgage credit directive), in materia di "contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali". La finalità del provvedimento, che modifica il Testo unico bancario e il Testo sul credito bancario, è garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivono contratti come i classici mutui immobiliari garantiti da ipoteche o le surroghe.

Requisiti per gli intermediari

Il decreto individua i canoni di comportamento per i finanziatori e gli intermediari del credito che offrono questo tipo di contratti: dovranno rispettare degli standard di diligenza, correttezza, trasparenza e attenzione ai diritti e agli interessi dei consumatori, a partire dalla fase di valutazione del merito creditizio. Per dare una bussola alla loro attività, viene richiamato il principio secondo il quale i finanziatori e gli intermediari del credito basano il proprio lavoro "sulle informazioni riguardanti la situazione del consumatore, su ogni bisogno particolare da quest'ultimo comunicato, su ipotesi ragionevoli con riguardo ai rischi cui è esposta la sua situazione per la durata del contratto di credito".

Informazioni obbligatorie

In fase di sottoscrizione del contratto, la direttiva impone, tra l'altro, che siano fornite al consumatore informazioni precontrattuali dettagliate sulla base di un prospetto informativo europeo standardizzato (Pies). Prima della sottoscrizione materiale dell'accordo, poi, dovranno essere date spiegazioni adeguate sul contratto di credito e chiarimenti in ordine al calcolo del tasso annuo effettivo globale (Taeg). In sostanza, il consumatore dovrà essere pienamente consapevole di quello che sta firmando. Vengono vietate espressamente le cosiddette pratiche di commercializzazione abbinata, che consistono "nell'offerta o commercializzazione di contratti di credito assieme ad altri prodotti o servizi finanziari distinti", ad esempio la sottoscrizione di polizze assicurative e l'acquisto di obbligazioni.

Annunci pubblicitari

Un capitolo specifico del decreto viene dedicato agli annunci pubblicitari relativi ai contratti. La pubblicità dovrà essere effettuata in maniera corretta, chiara e non ingannevole. Non dovrà contenere formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative sulla disponibilità o il costo del credito. Nel caso in cui vengano riportate notizie sul tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito, andrà rispettato un elenco delle informazioni di base che gli annunci devono contenere. Sarà il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr), su proposta della Banca d'Italia, a precisare le caratteristiche degli annunci pubblicitari e le relative modalità di divulgazione.

 

L'art. 28 della Direttiva UE n. 17/2014 detta Mortgage Credit Directive

stabilisce che gli Stati Membri "non possono impedire alle parti di un contratto di credito di convenire espressamente che la restituzione o il trasferimento della garanzia reale o dei proventi della vendita della garanzia reale è sufficiente a rimborsare il credito"

La direttiva sul credito ipotecario 2014/17/UE (c.d. Mortgage Credit Directive), inserita durante l'esame presso il Senato, è stata adottata il 4 febbraio 2014, con l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivano contratti di credito relativi a beni immobili (mutui ipotecari). Il termine previsto per il recepimento è il 21 marzo 2016.

Sarà legittima la clausola, contenuta nel contratto di mutuo tra la banca e il cliente, con cui si stabilisce che, nel caso di mancata restituzione delle somme prestate, l'istituto di credito può esigere il trasferimento, in proprio favore, della proprietà relativa all'immobile su cui ha già iscritto l'ipoteca, senza bisogno di avviare il pignoramento. Sarà poi la banca a mettere in vendita la casa (non quindi, secondo le procedure dell'asta davanti al tribunale, ma con gli strumenti contrattuali privati) ed, eventualmente, a restituire al cliente la differenza tra il prezzo ricavato e il debito non rimborsato.

In commissione Finanze alla Camera è arrivata la bozza di decreto legislativo che recepisce la direttiva Ue 17 del 2014 (Mortgage Credit Directive, cioè «direttiva sul credito ipotecario.

Il provvedimento comunitario, emanato per tutelare i consumatori, stabilisce che, se non si riescono a rimborsare le rate di un finanziamento finalizzato ad acquisire un bene che viene posto a garanzia, si può trasferire quel determinato bene al nostro creditore, cioè alla banca o all'intermediario. Una volta venduto, il debitore potrà ottenere indietro l'eccedenza tra il prezzo di vendita e l'ammontare del debito non rimborsato.La bozza di decreto legislativo, però, compie un passo ulteriore rispetto alla normativa europea e prevede che «le parti del contratto di credito possono convenire espressamente, al momento della conclusione del contratto di credito o successivamente, che in caso di inadempimento del consumatore, la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all'eccedenza». Quel «successivamente» è un po' controverso: la nuova normativa varrà per i contratti stipulati dal 21 marzo in poi, ma proprio quell'avverbio sembra lasciare spazio di manovra a una modifica dei contratti di finanziamento in essere.

La direttiva sembra però porsi in contrasto con l'art. 2744 del codice civile che vieta il cosiddetto patto commissorio tra creditore e debitore, ossia che in caso di inadempimento del credito il bene dato in pegno non può passare nella disponibilità o proprietà del creditore. Tant'è vero che, quando un mutuatario non rispetta per 7 volte la scadenza delle rate come stabilito dal testo unico bancario, la banca che eroga il mutuo si rivolge al Tribunale per avviare la procedura esecutiva: la casa viene messa all'asta e l'eventuale eccedenza, una volta venduta, retrocessa al debitore. Questa specificità italiana non è comune ad altri Paesi europei e la Cassazione, in passato, ha dato soddisfazione a creditori esteri di clienti italiani.

 

 

BAD BANK.

Via libera dalla Commissione Ue alla proposta italiana

La Commissione europea ha approvato lo schema di bad bank presentato dall'Italia lo scorso 26 gennaio 2016. Il piano è stato approvato insieme a quello ungherese in quanto "libero da aiuti di Stato". "Lo schema di garanzia statale scelto dalle autorità italiane – spiega il comunicato della Commissione – prevede una remunerazione in linea con le condizioni del mercato in riferimento al rischio assunto. Ciò formalizza l'accordo raggiunto il 26 gennaio scorso tra il ministro Padoan e il commissario Vestager".

Lo schema di garanzia statale intende assistere gli istituti di credito italiani nella cartolarizzazione e nella cancellazione dei prestiti in sofferenza dai bilanci.

Una società veicolo per la cartolarizzazione, privata e gestita individualmente, acquisterebbe dalla banca i prestiti in sofferenza, raggruppando e vendendo agli investitori i titoli relativi alle attività cartolarizzate che detiene a diversi livelli di rischio: titoli "junior", a più alto rischio, titoli "mezzanine", a rischio intermedio, e titoli "senior" a più basso rischio. Solo questi ultimi beneficerebbero di una garanzia dello Stato. In questo modo sarà possibile attrarre un'ampia gamma di investitori, incentivando le banche a recuperare, in tempi brevi, i prestiti in sofferenza e incrementando la liquidità.

Valutazione della Commissione Ue

Nell'ambito dello schema di garanzia, lo Stato, sottolinea la Commissione Ue nella sua valutazione, assumerà un rischio limitato in quanto la garanzia da esso concessa si applicherà esclusivamente alla tranche senior. Un'agenzia di rating indipendente approvata dalla BCE garantirà che i titoli che compongono la tranche senior, indipendentemente dalla garanzia statale, siano di alta qualità creditizia (investment grade).

Inoltre sarà il mercato a testare e confermare la distribuzione del rischio delle tranche e l'assetto dei veicoli di cartolarizzazione prima che lo Stato assuma un qualsiasi rischio. La garanzia statale sulla tranche senior diventerà effettiva solo dopo che sarà stata venduta sul mercato a operatori privati più della metà della tranche junior, non garantita e con un rischio più elevato.

Infine, la remunerazione dello Stato per il rischio assunto sarà ai livelli di mercato. La commissione di garanzia si baserà su un valore di riferimento del mercato (un paniere di prezzi di credit default swap di società con sede in Italia) e corrisponderà al livello e alla durata del rischio che lo Stato assume offrendo la garanzia.

Sulla base di queste considerazioni la Commissione Ue ha concluso che lo schema di garanzia statale italiano non costituisce un aiuto di Stato ai sensi della normativa dell'Unione in materia.

 

Bail-in: la Guida ABI .

L'ABI ha messo a punto una Guida sul bail-in, il nuovo meccanismo di gestione delle crisi bancarie entrato in vigore il 1° gennaio 2016, il cui obiettivo è limitare la probabilità che si verifichino crisi bancarie e, nel caso in cui si manifestino, di attenuarne gli effetti attraverso una "gestione ordinata" delle stesse. Il tratto più rilevante della nuova disciplina è il passaggio dal bail-out, o salvataggio delle banche da parte della collettività, al bail-in, o salvataggio interno, che trova applicazione anche con riguardo agli strumenti di capitale e alle passività emesse anteriormente al 1° gennaio 2016 e che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi.

 

PERCHÉ SONO STATE INTRODOTTE LE NUOVE REGOLE EUROPEE?

Le istituzioni europee hanno studiato nuove regole che consentiranno di gestire un’eventuale grave crisi bancaria partendo da un nuovo presupposto:

... il costo dell’eventuale crisi bancaria deve essere sostenuto principalmente all’interno della banca stessa , come accade per le altre imprese, secondo modalità che vedremo più avanti.

Inoltre, nel corso degli ultimi anni, sono state introdotte tante e quali cate misure di vigilanza prudenziale allo scopo di rendere più dif cile e raro il manifestarsi di nuove crisi.

COSA PREVEDONO LE NUOVE REGOLE?

Le nuove regole mirano a limitare il rischio di una crisi bancaria e, nel caso si manifesti, a risolverla con rapidità ed effcienza.

Di conseguenza, sono state innanzitutto rafforzate le misure preventive a cui ogni banca dovrà attenersi anche in assenza di segnali negativi.

Tra queste rientra la predisposizione di un dettagliato e adeguatamente aggiornato piano

... il cosiddetto Piano di Risanamento, che prevede cosa una banca deve fare qualora si realizzino eventi avversi, evitando così di dover prendere decisioni affrettate

in emergenza.

Inoltre, le Autorità potranno intervenire,
in via precoce, per sollecitare l’attuazione dei Piani di Risanamento, sostituire gli organi amministrativi e di controllo, avviare l’amministrazione straordinaria.

 

E SE LA PREVENZIONE NON FOSSE SUFFICIENTE?

Se nonostante il rafforzamento dell’attività preventiva la crisi di una banca dovesse comunque manifestarsi, le Autorità di Risoluzione preposte al controllo e alla gestione delle crisi (Banca Centrale Europea e Banca d’Italia) avranno a disposizione un insieme di misure articolato, calibrato in funzione
della gravità della situazione, che prevede, quale ultima istanza, l’avvio della cosiddetta procedura di “risoluzione”.

 

IN COSA CONSISTE LA PROCEDURA DI RISOLUZIONE?

La procedura di risoluzione consiste in un pacchetto di misure che potrà essere richiesto alla banca in crisi dalle Autorità di Risoluzione per risanare il più rapidamente possibile la situazione.

Tra i vari strumenti di risoluzione vi è il cosiddetto bail-in – o salvataggio interno.

 

COME FUNZIONA IL BAIL-IN (SALVATAGGIO INTERNO)?

Il bail-in prevede che gli azionisti, e in casi particolarmente gravi anche altri investitori in possesso di strumenti finanziari emessi dalla banca, contribuiscano con i propri fondi a risolvere la crisi della banca stessa nel caso in cui questa possa avere ripercussioni sulla stabilità del settore bancario e nanziario.

Con il bail-in il capitale della banca in crisi viene ricostituito mediante l’assorbimento delle perdite da parte di azioni e altri strumenti finanziari posseduti dagli investitori della banca: questi ultimi titoli nanziari potrebbero subire una riduzione, anche totale, oppure una conversione in azioni come nel caso delle obbligazioni subordinate. Se tale riduzione non bastasse, analogo trattamento potrebbe essere riservato alle obbligazioni non garantite.

In ogni caso è importante osservare che l’eventuale perdita per i creditori della banca non sarà mai superiore a quella che si avrebbe nel caso di liquidazione (chiusura) della stessa.

 

A QUALI STRUMENTI BANCARI SI APPLICA IL BAIL-IN?

Un principio base del bail-in è che chi detiene strumenti finanziari più rischiosi contribuisca in misura maggiore all’eventuale azione di risanamento. Con questo nuovo sistema infatti gli azionisti sono i primi chiamati a intervenire. Solo a seguire, e solo se il contributo degli azionisti non fosse suffciente, verranno chiamati a contribuire coloro che detengono altre categorie di strumenti, secondo

un pre ssato schema di priorità di intervento.

Le categorie di strumenti finanziari emessi della banca che sono interessate - in successione - dal bail-in, sono:
azioni e altri strumenti finanziari assimilati al capitale (come le azioni di risparmio e le obbligazioni convertibili)
titoli subordinati senza garanzia
i crediti non garantiti (ad esempio, le obbligazioni bancarie non garantite)
depositi superiori ai 100.000 euro delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese (per la parte eccedente ai 100.000 euro).

Fino al 31 dicembre 2018 i depositi superiori ai 100.000 euro delle imprese e quelli interbancari - ovvero i depositi diversi da quelli delle persone siche e delle piccole e medie imprese superiori ai 100.000 euro - contribuiscono alla risoluzione della crisi della banca in ugual misura rispetto agli altri crediti non garantiti; dal 2019, viceversa, essi contribuiranno solo dopo le obbligazioni bancarie non garantite.

 

 

E COSA SUCCEDE AI CONTI E DEPOSITI FINO A 100.000 EURO?

In caso di bail-in, ai depositi fino a 100.000 euro non succede assolutamente nulla: no a questa soglia infatti sono da tempo tutelati dai fondi di Garanzia dei Depositi ai quali aderiscono tutte le banche operanti in Italia.

La garanzia riguarda, oltre ai conti correnti, i conti deposito (anche vincolati), i libretti di risparmio, gli assegni circolari e i certi cati di deposito nominativi, no a 100.000 euro per depositante.

I depositi oltre i 100.000 euro non vengono coinvolti automaticamente nel bail-in ma possono esserlo solo nel caso in cui il contributo richiesto agli strumenti più rischiosi (azioni, obbligazioni subordinate, titoli senza garanzia e così via) non fosse suf ciente a risanare la banca.

 

 

COSA SUCCEDE AI CONTI COINTESTATI?

La garanzia del Fondo non riguarda il conto ma è stabilita per ogni singolo depositante e per banca.

In caso di un conto corrente cointestato
a due persone quindi, l’importo massimo garantito è pari a 200.000 euro mentre
nel caso di due conti intestati alla stessa persona presso la stessa banca l’importo garantito è comunque pari a 100.000 euro.

 

QUALI ALTRI STRUMENTI SONO ESCLUSI DAL BAIL-IN?

Oltre ai depositi no a 100.000 euro sono esclusi dal bail-in:

le obbligazioni bancarie garantite (ad esempio i covered bond)

i titoli depositati in un conto titoli (se questi titoli non sono stati emessi dalla banca coinvolta nel bail-in)

le disponibilità della clientela in custodia presso la banca (ad esempio, il contenuto delle cassette di sicurezza)

i debiti della banca verso dipendenti, fornitori, fisco ed enti previdenziali ovvero quanto riguarda retribuzioni, prestazioni pensionistiche e servizi essenziali per il funzionamento della banca.

Possono comunque essere escluse dal bail-in anche categorie ulteriori di strumenti secondo una valutazione che verrà fatta di volta in volta dalla nuova Autorità di Risoluzione Europea o dall’Autorità di Risoluzione Nazionale.

 

 

IL BAIL-IN SI PUÒ APPLICARE A STRUMENTI SOTTOSCRITTI PRIMA DEL 1 GENNAIO 2016?

Sì. In caso di crisi di una banca, il bail-in si può applicare anche agli strumenti nanziari già in possesso dei clienti prima di tale data.