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CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE IMMOBILIARE: a) attivazione dell'Anagrafe immobiliare integrata, b) accesso gratuito da parte degli enti locali all'Anagrafe immobiliare integrata, c) identificazione di immobili non dichiarati in catasto (art. 19).

A) attivazione dell'Anagrafe immobiliare integrata

A decorrere dalla data del 1° gennaio 2011 è attivata l'«Anagrafe Immobiliare Integrata», costituita e gestita dall'Agenzia del territorio attivando le idonee forme di collaborazione con i comuni. L'Anagrafe Immobiliare Integrata attesta, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati disponibili presso l'Agenzia del territorio per ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali. Pertanto l'immobile rappresenta la base unitaria del sistema, le cui informazioni verranno riassunte nell'attestazione integrata ipotecario-catastale.

B) accesso gratuito da parte degli enti locali all'Anagrafe immobiliare integrata

Ai Comuni è garantito l’accesso gratuito all'Anagrafe Immobiliare Integrata sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche emanate con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con tali decreti verrà assicurata comunque ai comuni la piena accessibilità ed interoperabilità applicativa delle banche dati con l’Agenzia del territorio, relativamente ai dati catastali, anche al fine di contribuire al miglioramento ed aggiornamento della qualità dei dati.

La consultazione delle banche dati del catasto terreni, censuaria e cartografica, del catasto edilizio urbano, nonché dei dati di superficie delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, è garantita, a titolo gratuito, ai Comuni su tutto il territorio nazionale, ad esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano, attraverso il Sistema telematico, il Portale per i Comuni ed il Sistema di interscambio, gestiti dall'Agenzia del territorio.

Nella fase di prima attuazione, al fine di accelerare il processo di aggiornamento e allineamento delle banche dati catastali, le funzioni catastali connesse all'accettazione e alla registrazione degli atti di aggiornamento sono svolte dai Comuni e dall'Agenzia del territorio sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche uniformi, e in attuazione dei princìpi di flessibilità, gradualità, adeguatezza, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e previa intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Le suddette regole tecnico-giuridiche costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento e si applicano anche nei territori delle Regioni a statuto speciale.

Ove non esercitate dai Comuni, le attività connesse alle predette funzioni sono esercitate dall'Agenzia del territorio, sulla base del principio di sussidiarietà.

Per assicurare l’unitarietà del sistema informativo catastale nazionale e in attuazione dei princìpi di accessibilità ed interoperabilità applicativa delle banche dati, i comuni utilizzano le applicazioni informatiche e i sistemi di interscambio messi a disposizione dall’Agenzia del territorio, anche al fine di contribuire al miglioramento dei dati catastali

Presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è costituito, senza oneri per la finanza pubblica, un organo paritetico di indirizzo sulle modalità di attuazione e la qualità dei servizi assicurati dai comuni e dall’Agenzia del territorio nello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.

Sono in ogni caso mantenute allo Stato e sono svolte dall'Agenzia del territorio le funzioni in materia di: a) individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi ed aggiornamenti topografici e per la formazione di mappe e cartografie catastali; b) controllo della qualità delle informazioni catastali e dei processi di aggiornamento degli atti; c) gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera b), anche trasmessi con il Modello unico digitale per l'edilizia, assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione ai fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati; d) gestione unitaria dell'infrastruttura tecnologica di riferimento per il Modello unico digitale per l'edilizia sulla base di regole tecniche uniformi stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali; e) gestione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata; f) vigilanza e controllo sullo svolgimento delle funzioni, nonché poteri di applicazione delle relative sanzioni

 

C) identificazione di immobili non dichiarati in catasto

L'Agenzia del territorio, entro il 30 settembre 2010, conclude le operazioni di individuazione degli immobili non dichiarati.

Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in Catasto individuati secondo le procedure di pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale neglia anni 2007, 2008, 2009 sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale.

L'Agenzia del territorio, successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, rende disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia, attraverso il Portale per i Comuni.

Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale.

Restano salve le procedure previste dal comma 336 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché le attività da svolgere in surroga da parte dell’Agenzia del territorio per i fabbricati rurali per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelle di accertamento relative agli immobili iscritti in catasto, come fabbricati o loro porzioni, in corso di costruzione o di definizione che siano divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati.

Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del territorio, nelle more dell'iscrizione in catasto procede all'attribuzione, con oneri a carico dell’interessato, di una rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni. Per tali operazioni l'Agenzia del territorio può stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali.

A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'Agenzia del territorio, sulla base di nuove informazioni connesse a verifiche tecnico-amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, provvede ad avviare un monitoraggio costante del territorio, individuando, in collaborazione con i Comuni, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto.

Restano altresì fermi i poteri di controllo dei comuni in materia urbanistico-edilizia e l’applicabilità delle relative sanzioni.

Agli Uffici dell'Agenzia del territorio, per lo svolgimento delle attività istruttorie connesse all'accertamento catastale, vengono riconosciuti i poteri istruttori in materia di accessi, ispezioni e verifiche ex artt. 51 e 52 del DPR 633/72

05-Ott-2010