Next Generation EU (NGEU) E Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility - RRF)

Il pacchetto Next Generation EU (NGEU), istituito dal regolamento (UE) 2020/2094, è uno strumento - avente natura emergenziale, durata temporanea e valenza una tantum, utilizzabile esclusivamente ai fini della risposta alla crisi e delle misure per la ripresa - che ha integrato le risorse del Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea 2021-2027;

• NGEU ha una capienza di 750 miliardi di euro, da utilizzare solo per affrontare le conseguenze della pandemia;

• Autorizza la Commissione europea a contrarre prestiti sul mercato dei capitali per 750 miliardi di euro;

• Con 672,5 miliardi di euro il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility - RRF) rappresenta il più importante strumento previsto nell’ambito di Next Generation EU (quasi il 90% della dotazione totale);

  • -  360 mil. in prestiti ;

  • -  312,5 mil. in sovvenzioni;

E’ un programma c.d. «perfomance based» e non di spesa;

sei aree di intervento sui seguenti pilastri:

  • -  Transizione verde;

  • -  Trasformazione digitale;

  • -  Coesione sociale;

  • -  Salute e resilienza;

  • -  Interventi per la prossima generazione;

    - Non possono sostituire la spesa nazionale ricorrente in bilancio se non per specifiche motivazioni;

    • Devono rispettare il principio di addizionalità (circolare Mef n. 33 del 31 dicembre 2021);

    • Devono rispettare il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente, adottata con la circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato);

     

PNRR- Investimenti complessivi €222,1 mld PNRR

finanziato da RRF €191,5 mld

€ 122,6 mld prestiti 

€ 68,9 mld sovvenzioni  (a fondo perduto)

Fondo Complementare €30,6 mld 

 

L’erogazione dei fondi sul RRF era subordinata alla presentazione da parte degli stati membri di un Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR);

• Il 25 aprile il Governo ha trasmesso al Parlamento il testo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), oggetto di comunicazioni del Presidente del Consiglio alle Assemblee di Camera e Senato il 26 e 27 aprile. Sulle comunicazioni sono state approvate le risoluzioni n. 6/00189 della Camera e n. 6/00188 del Senato. Il 30 aprile 2021 il Governo ha quindi ufficialmente trasmesso il testo definitivo del PNRR alla Commissione europea; il 4 maggio 2021 il testo è stato trasmesso anche al Parlamento italiano;

Il 13 luglio 2021 il PNRR dell’Italia è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta della Commissione europea. Il PNRR dell’Italia, nella versione aggiornata di recente pubblicata, considera le risorse riferite sia a fonti di finanziamento europee che nazionali.

 

 

 

 

PNRR- LE MISSIONI

 

  • DIGITALIZZAZIONE INNOVAZIONE CULTURA E COMPETITIVITA’;

  • RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA;

  • INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA’ SOSTENIBILE;

  • ISTRUZIONE E RICERCA

  • INCLUSIONE E COESIONE;

  • SALUTE

ENTI LOCALI SOGGETTI ATTUATORI

 

Nel ruolo di Beneficiari/Soggetti attuatori, le Regioni e gli Enti Locali assumono la responsabilità della gestione dei singoli Progetti, sulla base degli specifici criteri e modalità stabiliti nei provvedimenti di assegnazione delle risorse adottati dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori di riferimento. In tal caso, le Regioni/Enti Locali:

  • -  Accedono ai finanziamenti partecipando ai Bandi/Avvisi emanati dai Ministeri competenti per la selezione dei progetti, ovvero ai provvedimenti di riparto fondi ove previsto;

  • -  Ricevono, di norma, direttamente dal MEF le risorse occorrenti per realizzare i progetti, mediante versamenti nei conti di tesoreria, salvo il caso di risorse già presenti sui capitoli di bilancio dei Ministeri;

  • -  Devono realizzare gli interventi nel rispetto delle norme vigenti e delle regole specifiche stabilite per il PNRR (es. DNSH, spese entro il mese di agosto 2026, ecc.);

  • -  Devono rispettare gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo e concorrere al conseguimento di traguardi e obiettivi associati al progetto;

  • -  Devono prevenire e correggere eventuali irregolarità e restituire le risorse indebitamente utilizzate.

 

PRINCIPI TRASVERSALI

  • DNSH;

  • PARITA’ DI GENERE;

  • DIVARI TERRITORIALI;

  • FUTURE GENERAZIONI;

  • INVESTIMENTI CHIAVE;

  • RETI INTELLIGENTi

 

RIFORME ORIZZONTALI

Non essendo un programma di spesa affinché gli investimenti e le risorse utilizzate abbiano un ritorno occorrono riforme:

- Trasversali al sistema economico (Es. Pubblica Amministrazione, giustizia..);
- Funzionali (semplificazione appalti, concorrenza, federalismo fiscale tempi di pagamento,

corruzione ecc.);
- Riforme specifiche di settore (Lavoro, politiche sociali, istruzione, disabilità);

 

TRAGUARDI E OBIETTIVI

Non essendo un programma di spesa affinché gli investimenti e le risorse utilizzate abbiano si basano su:

  • -  Traguardi intermedi (Milestone)

  • -  Traguardi finali (Target)

  • -  Le risorse potranno essere richieste solo dimostrando di aver raggiunto i milestone e i target;

 

 

 

Circolare RGS n. 21 del 14.10.21 -Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR

I dispositivi amministrativi (Bandi/Avvisi) devono prevedere il rispetto dei seguenti principi e obblighi:

  • -  Principio del «non arrecare danno significativo (c.d. DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali (art. 17, Regolamento UE

    2020/852);

  • -  Principio del contributo all’obiettivo climatico (c.d. tagging), da prevedere solo se pertinente per

    ciascuna specifica misura;

  • -  Obbligo di conseguimento M&T, con eventuale previsione di clausole di riduzione o revoca

    contributi;

  • -  Obbligo di assenza «doppio finanziamento», da intendere come duplicazione finanziamento con altri

    contributi europei e/o nazionali;

  • -  Ammissibilità costi personale, obbligo di rispettare quanto previsto dall’articolo 1, decreto-legge n.

    80/2021;

  • -  Obblighi in materia di comunicazione e informazione, attraverso specifico richiamo al dispositivo e

    presenza dell’emblema dell’Unione Europea.

    Il Soggetto attuatore, secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione responsabile, deve registrare i dati di avanzamento finanziario nel sistema informatico adottato dall’Amministrazione responsabile e implementare tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l’espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma dell’art. 22 del Reg. (UE) 2021/241.

    Il Soggetto attuatore, pertanto, dovrà inoltrare periodicamente tramite il sistema informatico, la Richiesta di pagamento all’Amministrazione responsabile comprensiva dell’elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento, gli avanzamenti relativi agli indicatori di intervento/progetto con specifico riferimento ai milestone e target del PNRR.

    Le spese incluse nelle Richieste di pagamento del Soggetto attuatore, se afferenti ad operazioni estratte a campione, sono sottoposte alle verifiche, se del caso anche in loco da parte delle strutture deputate al controllo.

    Istruzioni tecniche selezioni progetti PNRR (circolare n.33/2021) Doppio finanziamento

    Divieto «doppio finanziamento»:.....il medesimo costo di un intervento non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.

    Possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento. Tale fattispecie è prevista e consentita nell’ambito dei PNRR dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241, che recita: “Il sostegno fornito nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione”. È pertanto prevista la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti “...a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo” (divieto di doppio finanziamento)

    Redazione dei sistemi di gestione e controllo (circolare n. 9/2022) Le funzioni e le competenze del soggetto attuatore

    • -  avviare tempestivamente le attività progettuali, incluse avvio gare d’appalto e individuazione soggetti realizzatori;

    • -  garantire la tracciabilità delle operazioni e una codificazione contabile adeguata;

    • -  svolgere i controlli di legalità e i controlli amministrativo contabili;

    • -  prevenire, individuare e correggere le irregolarità, le frodi, i conflitti di

      interessi ed evitare il doppio finanziamento;

    • -  obblighi connessi al monitoraggio...incluso avanzamento indicatori;

    • -  effettuare la conservazione e la tenuta documentale;

    • -  obblighi di informazione e comunicazione.

      I soggetti attuatori svolgono una costante e completa attività di rilevazione dei dati afferenti ai progetti finanziati, registrando le informazioni....».

      • Organizzazione interna di ciascun Ente: più attori coinvolti....necessità di definire a livello organizzativo il processo di gestione, controllo e rendicontazione.

        • -  struttura dedicata?

        • -  ruoli e responsabilità...

        • -  come garantire il presidio costante?

        • -  regolamento/determina per la definizione dell’organizzazione interna?

      • Controlli interni di primo e secondo livello...integrazione con il sistema di prevenzione della corruzione.

      • Amministrazione trasparente e pubblicità.

         

         

      Circolare RGS n. 27 del 21.06.22- Monitoraggio delle misure del PNRR

      Per ciascun CUP di cui il soggetto attuatore è responsabile, lo stesso dovrà inserire a sistema:

      • elementi anagrafici, identificativi e di localizzazione;

      • soggetti correlati;

      • informazioni sulle procedure di affidamento di lavori, l’acquisto di beni e realizzazione di servizi;

      • la pianificazione dei costi e delle relative voci di spesa;

      • il cronoprogramma procedurale di progetto;

      • gli avanzamenti procedurali e finanziari;

      • gli avanzamenti fisici, incluso il contributo del progetto al conseguimento del target della misura a

        cui è associato e agli indicatori comuni UE;

      • la documentazione relativa al progetto, dalla fase di pianificazione al collaudo finale e messa in

        esercizio, ivi compresi gli esiti dei controlli effettuati, da rendere disponibile su richiesta per eventuali audit di Autorità nazionali e/o dell’Unione europea, sulla base delle indicazioni contenute nelle “Linee Guida su verifiche e controlli”;

      • ogni altra informazione/dato richiesto dalla natura del progetto, dalla normativa nazionale ed europea applicabile, dal bando/avviso specifico emanato per la selezione del progetto stesso, dalle milestone e dai target del PNRR alla cui realizzazione il progetto concorre.

      Circolare RGS n. 29 del 26.07.22 -Procedure finanziarie.....ma anche modalità contabilizzazione EETT

       

       

    AGGIORNAMENTO DEI Documenti di programmazioni

    • -  Aggiornamento documenti di programmazione (DUP, DEFR) e piano triennale delle opere pubbliche

    • -  Sezione operativa

    • -  Trattamento ente capofila/ente beneficiario

      Accertamento delle entrate

      • -  «regola del primo beneficiario»: trasferimenti da Ministeri (correnti o capitale);

      • -  risorse a rendicontazione e relativo trattamento;
      • -  anticipazione: corretto trattamento.

        articolo 15, comma 4, decreto legge n. 77/2021:

        4. Gli enti di cui al comma 3 possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti.», semplificando e riducendo i tempi per l’utilizzo delle risorse

    Perimetrazione – appositi capitoli piano esecutivo gestione: quali elementi essenziali?

    - - -

    Missione, Componente, Misura; CUP
    Breve descrizione

    es. «M2C4 – Inv. 2.2 – CUP....... – Efficientamento energetico Palazzo Verdi»

    Gestione delle risorse

    • -  in corso d’esercizio

    • -  a rendiconto

      articolo 15, comma 3, decreto legge n. 77/2021:«3. Gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 utilizzano le risorse ricevute per l'attuazione del PNRR e del PNC che a fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
      e, cioè, non ricadono nei limiti per l’utilizzo delle somme vincolate e accantonate, in caso di risultati di amministrazione negativi

      articolo 15, comma 4-bis, decreto legge n. 77/2021, al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi per investimenti, prevede che:

      «Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.» anche in questo caso semplificando e riducendo i tempi per l’utilizzo delle risorse.

     

REGOLA DEL PRIMO BENIFICIARIO

 

 

 

 

 

 

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