CONTROLLO DI GESTIONE
il controllo di gestione, rappresenta uno strumento di supporto alla direzione sia tecnica che politica dell’Ente che potrà così disporre di dati e informazioni utili ad effettuare le scelte operative di propria competenza (art. 147, co. 2, lett. a), del TUEL), attiene all’efficacia, efficienza ed economicità dell’agire amministrativo e si avvale di indicatori che misurano lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità dei servizi offerti
l’individuazione degli obiettivi che si intendono perseguire nell’arco di un determinato periodo rappresenta un aspetto basilare per il controllo economico interno, cosicchè l’amministrazione locale dovrà rendere espliciti i fini che intende realizzare (nell’arco di tempo al quale si riferisce il bilancio di previsione) e dotarsi di appositi indicatori atti a verificare concretamente il raggiungimento dei suddetti obiettivi.
il controllo di gestione si inserisce nell’ambito della cultura dei risultati che è evidenziata sia dal proposito di raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza, cui ciascun servizio è finalizzato, che da una coerente valutazione del rapporto con le risorse disponibili (ex multis, deliberazioni C.Conti Lombardia n.152 del 2020/VSGC e n.52 del 2021/VSGC)
L’ARTICOLO 147 DEL D.LGS. 267/2000 CHE DISCIPLINA LA TIPOLOGIA DEI CONTROLLI INTERNI, PREVEDENDE CHE:
1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il sistema di controllo interno è diretto a:
a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia , l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;……………….
Per “efficacia” si intende, da un lato, la modificazione del bisogno ottenuto attraverso l’erogazione delle prestazioni (efficacia esterna) e, dall’altro, il giudizio sulla adeguatezza qualitativa e quantitativa dell’azione rispetto agli obiettivi (efficacia interna), ovvero la capacità di raggiungimento dei risultatiPer “efficienza”, secondo la disciplina della scienza dell’amministrazione, si intende il rapporto tra i fattori impiegati (input) e il prodotto ottenuto (output), ovvero la capacità di massimizzare il rapporto tra risultati e mezzi impiegati
Per “economicità” di intende la capacità del servizio pubblico di produrre beni e servizi di buona qualità, in sufficiente quantità e al prezzo migliore possibile, ovvero finalizzata ad assicurare la copertura dei costi con i ricavi o delle spese con le entrate
IN MERITO ALLA DISCIPLINA DEL CONTROLLO DI GESTIONE IL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 dispone quanto segue:
“Articolo 196 - Controllo di gestione.
1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica
gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica
amministrazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, gli enti locali applicano il
controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e
regolamenti di contabilità.
2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi
programmati e, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la
quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione dell’ente, l’efficacia,
l’efficienza ed il livello di economicità nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi;”
“Articolo 197 - Modalità di controllo di gestione.
1. Il controllo di gestione, di cui all’articolo 147, comma 1 lettera b), ha per oggetto l’intera
attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle
unioni dei comuni e delle città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal
regolamento di contabilità dell’ente.
2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:
a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro
stato di attuazione e di misurare l’efficacia, l’efficienza ed il grado di economicità dell’azione
intrapresa.
3. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti,
verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei
singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere
produttivo, i ricavi.
4. La verifica dell’efficacia, dell’efficienza e della economicità dell’azione amministrativa è
svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto,
ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui
all’articolo 228, comma 7;”
“Articolo 198 - Referto del controllo di gestione.
La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le
conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di
attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi
abbiano gli elementi necessari per valutare l’andamento della gestione dei servizi di cui sono
responsabili;”
“Articolo 198–bis: Comunicazione del referto.
Nell’ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura
operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del
predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall’articolo 198, anche alla Corte dei conti.”