ENTRATE DA ONERI DI URBANIZZAZIONE

 

Legge di stabilità per l’anno 2017, Legge 232/2016

La Legge di stabilità per l’anno 2017, Legge 232/2016 art. 1 comma 460 ha disposto che "a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche".

 

L’obbligazione per i permessi di costruire è articolata in due quote. La prima (oneri di urbanizzazione) è immediatamente esigibile, ed è collegata al rilascio del permesso al soggetto richiedente,, salva la possibilità di rateizzazione (eventualmente garantita da fidejussione), la seconda (costo di costruzione) è esigibile nel corso dell’opera ed, in ogni caso, entro 60 giorni dalla conclusione dell’opera. Pertanto, la prima quota è accertata e imputata nell’esercizio in cui avviene il rilascio del permesso, la seconda è accertata a seguito della comunicazione di avvio lavori e imputata all’esercizio in cui, in ragione delle modalità stabilite dall’ente, viene a scadenza la relativa quota.

Opere di urbanizzazione realizzate a scomputo a seguito di specifica convenzione - procedura indicata dal paragrafo 3.11 dell’allegato 4/2 PC

Le entrate concernenti i permessi di costruire destinati al finanziamento delle opere a scomputo di cui al comma 2 dell’art. 16 del DPR. 380/2001, sono accertate nell’esercizio in cui avviene il rilascio del permesso e imputate all’esercizio in cui la convenzione e gli accordi prevedono la consegna e il collaudo delle opere. Anche la spesa per le opere a scomputo è registrata nell’esercizio in cui nasce l’obbligazione giuridica, ovvero nell’esercizio del rilascio del permesso e in cui sono formalizzati gli accordi e/o convenzioni che prevedono la realizzazione delle opere, con imputazione all’esercizio in cui le convenzioni e gli accordi prevedono la consegna del bene.


A seguito della consegna e del collaudo, si emette il titolo di spesa, versato in quietanza di entrata del bilancio dell’ente stesso, all’entrata per permessi da costruire (trattasi di una regolazione contabile).


La rappresentazione nel bilancio di previsione  di  entrate per permessi da costruire destinate al finanziamento di opere a scomputo è possibile solo nei casi in cui la consegna delle opere è prevista dai documenti di programmazione (Sezione strategica del DUP) .


Modifica prevista dal decreto ministeriale20 maggio 2015 e dal decreto ministeriale 10 ottobre 2024.

 

Trattamento Iva delle cessioni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione

L'articolo 51 della legge 342/2000, ha stabilito essere fuori dal campo Iva le cessioni nei confronti dei Comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione. La circolare 207/E/2000, al punto 2.1.11, ha affermato: «in particolare, la disposizione in esame chiarisce il trattamento tributario», e, ancora «pertanto, l’articolo 51 supera i predetti dubbi e stabilisce che la cessione ai Comuni di aree e opere di urbanizzazione da parte dell’impresa a scomputo della quota di urbanizzazione, costituisce un’operazione non rilevante agli effetti dell’IVA». Ciò, comunque, comporterà, per l’impresa l’emissione di una fattura senza indicazione dell’imposta e con l’indicazione della norma qui sopra ricordata quale titolo di esclusione.

 

 

 


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