ACCRUAL - ITAS 17 - Ratei e risconti

 

Premessa

 

1 Il presente standard disciplina il trattamento contabile dei ratei e dei risconti, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

Definizioni

 

2 I termini seguenti vengono usati nel presente standard con i significati indicati.

ratei attivi rappresentano quote di proventi e ricavi di competenza dell’esercizio cui si riferisce il bilancio di esercizio, che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi.

ratei passivi rappresentano quote di costi e oneri di competenza dell’esercizio cui si riferisce il bilancio di esercizio, che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi.

risconti attivi rappresentano quote di costi e oneri che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell’esercizio in chiusura o in precedenti esercizi, ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi.
Essi rappresentano la quota parte dei costi e oneri rinviata ad uno o più esercizi successivi.

risconti passivi rappresentano quote di proventi e ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell’esercizio in chiusura o in precedenti esercizi, ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi. 
Essi rappresentano la quota parte dei proventi e ricavi rinviata ad uno o più esercizi successivi.

Ambito di applicazione

3 L’amministrazione che redige il bilancio di esercizio applica il presente standard quando la determinazione della competenza economica dei proventi e ricavi o dei costi e oneri conseguenti a prestazioni da rendere o da ricevere, coinvolgendo più esercizi, avviene in ragione del tempo fisico ed economico.

4 Il presente standard si applica salvo quando un altro standard richieda l’adozione di un diverso trattamento contabile.

5 Non sono inclusi tra i ratei e risconti i proventi e ricavi e i costi e oneri la cui competenza economica è maturata per intero nell’esercizio cui si riferisce il bilancio di esercizio, oppure maturerà per intero negli esercizi successivi.

 

Rilevazione dei ratei e dei risconti

 

6 La rilevazione iniziale di un rateo o di un risconto avviene quando, nell’ambito di prestazioni da rendere o da ricevere, ricorrono tutte le seguenti condizioni: 
a) le prestazioni da rendere o da ricevere iniziano in un esercizio e terminano in uno successivo; 
b) i proventi e i ricavi o i costi e gli oneri sono rispettivamente conseguiti e sostenuti in via anticipata o posticipata rispetto a prestazioni da rendere o da ricevere comuni a due o più esercizi consecutivi; e 
c) l’entità dei ratei e dei risconti varia con il trascorrere del tempo fisico o economico.

 

Valutazione e rilevazioni successive

 

Determinazione della quota di competenza 

7 I ratei e i risconti si riferiscono a proventi e ricavi, costi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione finanziaria. L’importo dei ratei e dei risconti è determinato mediante la ripartizione del provento e ricavo, o del costo e onere, al fine di attribuire all’esercizio in corso solo la quota parte di competenza.

Criterio del tempo fisico

8 Qualora le prestazioni abbiano un contenuto economico costante nel tempo, la ripartizione del provento e ricavo o del costo e onere (e dunque l’attribuzione all’esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in proporzione al tempo (cd. criterio del tempo fisico).

9 L’applicazione del criterio del tempo fisico ricorre tipicamente quando l’imputazione di proventi e ricavi e di costi e oneri, conseguenti a prestazioni da rendere o da ricevere, avviene per periodi di tempo ricorrenti e uguali (con rate trimestrali, semestrali, annuali, etc.), uno dei quali è a cavallo di due o più esercizi consecutivi.

Criterio del tempo economico

10 Qualora le prestazioni da rendere o da ricevere non abbiano un contenuto economico costante nel tempo, la ripartizione del provento e ricavo o del costo e onere (e dunque l’attribuzione all’esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione (cd. criterio del tempo economico).

11 L’applicazione del criterio del tempo economico ricorre tipicamente nei casi in cui la quota di provento e ricavo o del costo e onere imputabile all’esercizio non è proporzionale al solo decorrere del tempo, ma riflette anche i contenuti economici dell’operazione effettuata ovvero in base al principio di correlazione tra oneri e proventi e tra costi e ricavi.

Recuperabilità del valore

12 Alla fine di ciascun esercizio l’amministrazione verifica se le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale del rateo o del risconto siano ancora rispettate; ove necessario, sono apportate le dovute rettifiche di valore. Si effettua dunque una nuova valutazione per aggiornare il saldo a fine esercizio. Tale valutazione tiene conto non solo del trascorrere del tempo, ma anche dell’eventuale recuperabilità dell’importo iscritto nel bilancio di esercizio.

Risconti attivi

13 Nel caso dei risconti attivi è effettuata la valutazione del futuro beneficio economico o del potenziale di servizio correlato ai costi e oneri differiti ad uno o più esercizi consecutivi. Se tale beneficio economico o potenziale di servizio, in tutto o in parte, è inferiore alla quota riscontata, si procede alle rettifiche di valore svalutandolo nel conto economico.

Risconti passivi

14 I risconti passivi rappresentano proventi e ricavi differiti ad uno o più esercizi successivi e, come tali, non determinano problemi di valutazione in sede di predisposizione del bilancio di esercizio.

 

Informazioni integrative

 

15 In relazione ai ratei e risconti, l’amministrazione presenta in nota integrativa: 
a) il dettaglio delle voci presentate nel prospetto di stato patrimoniale relative ai ratei attivi, ratei passivi, risconti attivi e risconti passivi con specifica indicazione se annuali o pluriennali, e 
b) i criteri applicati per la valutazione delle voci presentate nei prospetti contabili, l’utilizzo del criterio del tempo fisico o economico per la rilevazione dei ratei e dei risconti e la motivazione della scelta effettuata.

16 Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta.

 


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