ACCRUAL - ITAS 14 – Partecipazioni in organismi controllati e collegati e accordi a controllo congiunto

 

Premessa

 

1 Il presente standard disciplina il trattamento contabile nel bilancio d’esercizio delle partecipazioni in organismi controllati o collegati e degli accordi a controllo congiunto, che comprendono joint venture e attività a controllo congiunto.

Definizioni

2a I termini seguenti vengono usati nel presente standard con i significati indicati:
Un organismo collegato è un organismo su cui l’amministrazione ha un’influenza notevole.
L’influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un altro organismo senza averne il controllo o il controllo congiunto.
Se l’amministrazione possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite controllate), almeno il 20% dei voti esercitabili nell'assemblea od altro organo equivalente dell’organismo partecipato, si suppone che l'amministrazione abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se l'amministrazione possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea o altro organo equivalente dell’organismo partecipato, si suppone che l'amministrazione non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza possa essere chiaramente dimostrata. Anche se un altro soggetto possiede la maggioranza assoluta o relativa, ciò non preclude necessariamente all’amministrazione di avere un'influenza notevole.
L'esistenza di influenza notevole si presume quando per l’amministrazione si verifica almeno una delle seguenti circostanze:
a) il potere di nominare o rimuovere una rappresentanza minoritaria dei componenti del consiglio di amministrazione, o dell’organo equivalente, dell’organismo, nonché di partecipare al processo decisionale in ordine all’indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell’attività dello stesso;
b) l’obbligo di ripianare i disavanzi/perdite degli organismi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali non superiori alla quota di partecipazione.


Il costo di acquisto o di costituzione di una partecipazione è costituito dal prezzo pagato per acquisirla o per costituirla, al quale sono aggiunti i costi accessori direttamente imputabili all’operazione di acquisto o di costituzione.

costi accessori sono costituiti da costi direttamente imputabili all’operazione di acquisto o di costituzione di una partecipazione, quali, ad esempio, i costi di intermediazione bancaria e finanziaria, le commissioni, le spese e le imposte. Essi comprendono anche i costi di consulenza corrisposti a professionisti per la predisposizione di contratti e di studi propedeutici all’acquisto.

Il metodo del patrimonio netto semplificato è il criterio di valutazione di una partecipazione con il quale il valore contabile della partecipazione, inizialmente iscritta al costo, si modifica nei periodi successivi all’acquisizione della partecipazione, per tenere conto della quota di pertinenza del patrimonio netto contabile dell’organismo partecipato, come risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato (per le amministrazioni che hanno il potere di approvare il proprio bilancio d’esercizio) oppure deliberato o adottato (per le amministrazioni vigilate).
Nel patrimonio netto dell’amministrazione è creata una riserva indisponibile di importo pari al maggior valore della partecipazione, derivante dall’applicazione del metodo del patrimonio netto semplificato, che supera il valore iniziale iscritto in bilancio. È possibile ridurre tale riserva se nei periodi successivi il valore della partecipazione risulta inferiore.

Un accordo vincolante è un accordo che conferisce alle parti diritti e obblighi analoghi a quelli derivanti da un contratto. Esso include diritti e obblighi derivanti da contratti o altri diritti.

Un accordo a controllo congiunto è un accordo nel quale due o più parti detengono il controllo congiunto. Gli accordi a controllo congiunto comprendono le joint venture e le attività a controllo congiunto.

Il controllo congiunto è la situazione in cui l’amministrazione detiene in un organismo una partecipazione di controllo congiuntamente con altre amministrazioni o con altri organismi, tramite accordi o patti vincolanti o disposizioni normative.

Un’attività a controllo congiunto è un accordo a controllo congiunto in base al quale le parti hanno diritti sulle attività e obbligazioni per le passività relative all’accordo.

Un gestore congiunto è un partecipante ad un’attività a controllo congiunto che abbia il controllo congiunto di tale attività.

Una joint venture è un accordo a controllo congiunto in base al quale i suoi partecipanti (joint venturer) vantano diritti sul patrimonio netto di un organismo a controllo congiunto.

Un joint venturer è un partecipante a una joint venture che abbia il controllo congiunto sulla joint venture.

Una parte di un accordo a controllo congiunto è un organismo che partecipa a un accordo a controllo congiunto, indipendentemente dal fatto che abbia il controllo congiunto dell’accordo.

Un organismo partecipato è un organismo nel quale l’amministrazione partecipa risultando esposta ai rischi e ai benefici che ne derivano. La partecipazione non presuppone necessariamente un legame partecipativo al capitale sociale o al fondo di dotazione.

2b Le seguenti definizioni sono riprese da ITAS 12 - Bilancio consolidato e trovano applicazione anche nel presente standard.

Il controllo (la partecipazione di controllo) sussiste quando l’amministrazione dispone, direttamente o indirettamente, della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea o in organo equivalente dell’organismo controllato oppure quando per l’amministrazione capogruppo si verificano una o più delle seguenti circostanze:

a) il potere di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o dell’organo equivalente, dell’organismo controllato, da cui discende il potere di decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell’attività dello stesso;

b) l’obbligo di ripianare i disavanzi/perdite degli organismi controllati nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

c) l’esercizio di un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole.
Gli organismi sono tutti i soggetti di diritto pubblico o di diritto privato con un autonomo sistema contabile, dotati o non dotati di personalità giuridica.

 

Ambito di applicazione

3 Il presente standard si applica per il trattamento contabile delle partecipazioni in organismi controllati o collegati e degli accordi a controllo congiunto il cui valore può essere quantificato coerentemente con i postulati e i vincoli dell’informazione contabile. Una partecipazione il cui valore sia ritenuto quantificabile può anche includere partecipate che detengono altre partecipazioni che possono essere valutate coerentemente con i postulati e i vincoli dell’informazione contabile.

Laddove non sia possibile quantificare coerentemente con i postulati e i vincoli dell’informazione contabile il valore delle partecipazioni in organismi controllati o collegati e degli accordi a controllo congiunto, l’amministrazione fornisce apposita informativa nella nota integrativa.

 

Profili generali

Partecipazioni in organismi controllati o collegati e joint venture

 

4 L’amministrazione contabilizza (i) le partecipazioni in organismi controllati, (ii) le partecipazioni in organismi collegati, e (iii) le joint venture che controlla congiuntamente o sulle quali esercita influenza notevole:
a) al costo, o
b) con il metodo del patrimonio netto semplificato.

5 L’amministrazione contabilizza le partecipazioni in organismi che NON controlla e su cui non esercita una influenza notevole, nonché in joint venture che non controlla congiuntamente e su cui non esercita influenza notevole, come attività finanziaria, in conformità all’ITAS 11 – Strumenti finanziari.

6 Nell’applicazione del metodo del patrimonio netto semplificato l’amministrazione utilizza il bilancio di esercizio più recente approvato o a rilevanza esterna dell’organismo controllato, collegato o della joint venture.
Quando la data di chiusura dell’esercizio dell’amministrazione che redige il bilancio di esercizio è diversa da quella dell’organismo controllato o collegato ovvero della joint venture, l’organismo controllato o collegato ovvero la joint venture redige un bilancio intermedio, ad uso dell’amministrazione, alla stessa data di bilancio dell’amministrazione.

7 I dividendi ricevuti da organismi controllati o collegati o joint venture (controllate congiuntamente o su cui esercita influenza notevole), sono iscritti nel bilancio d’esercizio dell'amministrazione nel momento in cui è accertato il diritto dell'amministrazione stessa a percepire tale dividendo.
Il dividendo è iscritto:

a) nel conto economico, laddove la partecipazione sia valutata al costo;
b) come riduzione del valore contabile della partecipazione, qualora l'amministrazione opti per il metodo del patrimonio netto semplificato.

 

Rilevazione iniziale delle partecipazioni in accordi a controllo congiunto

Partecipazioni in accordi a controllo congiunto

8 L’amministrazione determina il tipo di accordo a controllo congiunto nel quale è coinvolta. La classificazione di un accordo a controllo congiunto come attività a controllo congiunto o come joint venture dipende dai diritti e dalle obbligazioni delle parti coinvolte nell’ambito dell’accordo.

9 L’amministrazione esercita il proprio giudizio nel determinare se un accordo a controllo congiunto rappresenti un’attività a controllo congiunto o una joint venture. L‘amministrazione determina il tipo di accordo nel quale è coinvolta considerando: i diritti e le obbligazioni generati dall’accordo, la struttura e la forma giuridica dell’accordo, i termini concordati dalle parti nell’accordo contrattuale o definiti da provvedimenti dell’autorità legislativa o amministrativa e, se rilevanti, altri fatti e circostanze.

10 Se i fatti e le circostanze cambiano, l’amministrazione valuta se sia cambiata la tipologia di accordo a controllo congiunto nella quale è coinvolta.

11 Se l’amministrazione è un joint venturer o un gestore congiunto, contabilizza la propria interessenza in una joint venture o in un’attività a controllo congiunto, in conformità rispettivamente al paragrafo 4 e ai paragrafi 14 e 15 di questo standard.

12 L’amministrazione che partecipa a un accordo a controllo congiunto senza detenere il controllo congiunto rileva la propria interessenza:

a) in conformità con quanto previsto dal paragrafo 15, laddove partecipi a un’attività congiunta detenendo diritti sulle attività e rispondendo delle obbligazioni per le passività. Laddove partecipi a un’attività congiunta senza detenere diritti sulle attività e senza rispondere delle obbligazioni per le passività, l’amministrazione contabilizza le attività e le passività in conformità con quanto previsto dai pertinenti ITAS;
b) in conformità con quanto previsto dall’ITAS 11 – Strumenti finanziari, laddove partecipi a una joint venture, a meno che l’amministrazione abbia una influenza notevole sulla joint venture medesima, nel qual caso si applica il paragrafo 4.

13 Le partecipazioni iscritte in bilancio al costo o con il metodo del patrimonio netto semplificato sono iscritte inizialmente al costo di acquisto o di costituzione comprensivo anche dei relativi costi accessori e sono classificate fra le attività non correnti.

14 Se l’amministrazione è un gestore congiunto, rileva, con riferimento alla propria partecipazione in un’attività a controllo congiunto, quanto segue:

a) le proprie attività, inclusa la quota delle attività possedute congiuntamente;
b) le proprie passività, inclusa la quota delle passività assunte congiuntamente;
c) i ricavi derivanti dalla vendita della propria quota di produzione riveniente dall’attività a controllo congiunto;
d)la propria quota dei ricavi dalla vendita della produzione riveniente dall’attività a controllo congiunto; e
e) i propri costi, inclusa la quota dei costi sostenuti congiuntamente.

15 Se l’amministrazione è un gestore congiunto rileva le attività, le passività, i proventi e ricavi e gli oneri e costi relativi alla propria interessenza in un’attività a controllo congiunto in conformità agli ITAS applicabili alle specifiche attività, passività, costi e ricavi.

 

Valutazione e rilevazioni successive

Partecipazioni in organismi controllati o collegati ovvero in joint venture

 

16 L’amministrazione che ha il controllo, un’influenza notevole o il controllo congiunto su un organismo partecipato contabilizza la propria partecipazione utilizzando il metodo del costo o del patrimonio netto semplificato secondo quanto previsto dai paragrafi 17-20.

Metodo del costo

17 Il valore delle partecipazioni iscritte secondo il metodo del costo aumenta in conseguenza di successivi interventi di investimento effettuati dall’amministrazione.

18 La svalutazione delle partecipazioni in organismi controllati e collegati o in joint venture è disciplinata dallo standard ITAS 8 – Riduzione di valore delle attività.
Metodo del patrimonio netto semplificato

19 Quando il costo d’acquisto differisce rispetto alla quota di pertinenza del valore netto contabile alla data dell’acquisizione, si determina nell’applicazione del metodo del patrimonio netto semplificato una differenza iniziale, positiva o negativa, che va identificata nella sua composizione, ai fini del trattamento contabile da riservare alla stessa.

20 Il valore della partecipazione iscritta in base al metodo del patrimonio netto semplificato tiene conto della quota di pertinenza dell’amministrazione nel patrimonio netto contabile dell’ultimo bilancio approvato o a rilevanza esterna dell’organismo partecipato. Tale valore aumenta o diminuisce solitamente in funzione del risultato economico di esercizio prodotto dall’organismo partecipato.

21 Le partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto semplificato sono svalutate, in conformità a quanto previsto dallo standard ITAS 8 – Riduzione di valore delle attività, in presenza di riduzioni di valore connesse a fattori che non trovano riflesso nei risultati negativi dell’organismo partecipato.

Cambiamento del criterio di valutazione

22 Nel caso di cambiamento del criterio di valutazione delle partecipazioni di controllo, di collegamento e degli accordi a controllo congiunto, mediante l’abbandono di un criterio di valutazione a favore di altro previsto da ITAS 14, si applicano le disposizioni in tema di cambiamenti di principi contabili previste dall’ITAS 2 - Politiche contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

Cambiamenti negli assetti proprietari

 

Acquisizione di ulteriori quote di partecipazione - Cessione di quote di partecipazione

23 Dopo l’acquisizione del controllo, o dell’influenza notevole, in caso di acquisizione di ulteriori quote di partecipazione nell’organismo partecipato, la relativa variazione nel valore di iscrizione in bilancio è determinata:
a) per le partecipazioni valutate con il metodo del costo in base alle disposizioni contenute nel paragrafo17;
b) per le partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto semplificato in base alle disposizioni contenute nel paragrafo 20.

24 La plusvalenza o la minusvalenza (utile o perdita) derivante dalla cessione di una partecipazione contabilizzata si calcola come differenza tra prezzo di vendita e ultimo valore contabile della partecipazione e si imputa al conto economico. Gli eventuali oneri di transazione non concorrono alla formazione del saldo della plus/minusvalenza.

25 Nel caso di cessione solo di una parte delle azioni o di una quota dell’organismo partecipato, se c’è evidenza che la cessione parziale della partecipazione abbia diminuito durevolmente il valore della parte non ceduta (per esempio, quando la cessione parziale comporta la perdita del controllo da parte della capogruppo), il residuo valore della partecipazione è adeguatamente svalutato per l’ammontare del valore di carico residuo eccedente il valore recuperabile, come disciplinato in ITAS 8 – Riduzione di valore delle attività.

Informazione integrativa

26 Con riferimento alle partecipazioni di controllo e di collegamento e agli accordi a controllo congiunto, occorre indicare:
a) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o indirettamente, in controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, il risultato economico dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio;
b) il criterio di valutazione adottato per ciascuna partecipazione;
c) le movimentazioni di partecipazioni avvenute nel corso dell’esercizio.

27 Per le partecipazioni valutate con il metodo del costo occorre indicare:
a) le motivazioni che hanno portato ad eventuali incrementi di valore;
b) le ragioni, nel caso di perdite di valore della partecipazione, dell'adozione di valore inferiore al costo o al valore contabile precedente e gli elementi che hanno costituito base o riferimento per l'adozione del valore minore.

28 Per le partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto semplificato occorre indicare:
a) la data di riferimento utilizzata per il calcolo della differenza tra costo della partecipazione e valore del patrimonio netto dell’organismo partecipato in sede di prima rilevazione;
b) nel caso in cui sia utilizzato un bilancio annuale intermedio dell’organismo partecipato, riferito alla data del bilancio di esercizio dell’amministrazione, le informazioni concernenti la procedura di approvazione dello stesso.

 


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