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Divieto per gli enti locali di partecipazione alle società che erogano servizi pubblici e strumentali (art.14 c.32)

I comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Nel caso in cui i comuni abbiano partecipazioni alla data del 31 maggio 2010, dovranno mettere in liquidazione le società, ovvero cederne le partecipazioni entro il 31 dicembre 2011.

La citata disposizione non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti.

I comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società. Entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni dovranno mettere in liquidazione le altre società già costituite. Le modalità attuative della presente disposizione nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione verranno determinate con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo.

Resta fermo quanto dipsosto dalla finanziaria 2008:

a) l'art. 3, commi 27 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 stabilisce che al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza.

b) l'art. 3, commi 28 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 stabilisce che l’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti;

c) l'art. 3, commi 29 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 stabilisce che entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni.

Il legislatore ha voluto con tali disposizioni eliminare a) le problematiche relative all'elusione del patto di stablità; b) l'elusione in termini di divieto di assunzioni.

21-Set-2010