TITOLI DI CREDITO

 

TITOLI DI CREDITO


Essi rappresentano un’evoluzione nella tecnica della circolazione dei crediti, che si realizza con l’incorporazione del diritto (ossia promessa si eseguire la prestazione indicata) in un documento cartaceo (il titolo) destinato a circolare con le modalità proprie dei beni mobili. Ciò ha 2 conseguenze: 1) il proprietario del documento è anche il titolare del diritto di credito ivi incorporato; 2) essendo legittimato ad esigere la prestazione colui che possiede il titolo nelle forme previste dalla legge, troveranno applicazione le norme sul possesso di buona fede e quella relativa agli acquisti a non domino. L’acquisto del diritto si presumerà avvenuto sempre a titolo originario, di modo che non sarà possibile opporre al portatore del documento nessuna delle eccezioni che si sarebbero potute opporre al precedente possessore (ad es. compensazione, avvenuto pagamento del debito): quest’ultima è la basilare differenza con la cessione del credito. Queste sono le regole circolatorie comuni, ma il codice prevede regole circolatorie specifiche per ciascuna tipologia di titoli di credito: così i titoli al portatore (titoli di debito pubblico o titoli obbligazionari) si trasferiscono con la consegna; i titoli all’ordine (cambiale e assegno bancario) si trasferiscono con la girata, cioè con l’ordine scritto sul titolo dal trasmittente (girante), di eseguire la prestazione a vantaggio del prenditore del titolo (giratario); i titoli nominativi (titoli azionari) si trasferiscono con la consegna e con l’annotazione del nome dell’acquirente sul titolo e sul registro dell’emittente ovvero con il rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare.
In base al contenuto, si distingue tra: titoli di credito in senso stretto (cambiale, assegno) che incorporano un diritto di credito; titoli rappresentativi di merci (fede di deposito, polizza di carico) che attribuiscono al possessore il diritto alla consegna delle merci in esse specificate, il possesso delle merci medesime e il potere di disporne mediante il trasferimento del titolo; titoli di partecipazione (titoli azionari) in cui è incorporato il diritto di partecipare alla vita di un ente collettivo, esercitando il diritto di voto, partecipando alla divisione degli utili.
Infine, si distingue tra titoli causali (fede di deposito o polizza di carico) e titoli astratti (cambiale e assegno) a seconda che nel titolo venga fatta menzione o meno del rapporto fondamentale, cioè del rapporto nel quale ha luogo l’emissione del titolo stesso.
Quanto alle eccezioni, al possessore non si possono opporre le eccezioni inerenti al rapporto fondamentale o a tutti i rapporti successivi che abbiano dato causa al trasferimento del titolo (inopponibilità delle eccezioni personali), salvo che non si realizzi una perfetta identità tra i soggetti del rapporto cartolare (possessore del titolo e colui al quale il titolo viene presentato per l’adempimento) e quelli del rapporto fondamentale (creditore e debitore) e sempre che l’attuale possessore nell’acquistare il titolo non abbia agito intenzionalmente a danno del debitore.
La regola dell’inopponibilità delle eccezioni personali si compendia nel principio dell’autonomia del titolo di credito e avvantaggia il portatore del titolo; la regola secondo cui la prestazione da eseguirsi è solo quella indicata nel titolo si compendia nel principio di letteralità del titolo di credito e avvantaggia il debitore.
Sono opponibili a qualunque portatore le eccezioni reali, ossia quelle fondate sul tenore letterale del titolo, sulla forma, sulla falsità della firma, ecc.
Nel caso di smarrimento o sottrazione del titolo di credito (che stante l’incorporazione del diritto di credito nel titolo, dovrebbero determinare l’estinzione del diritto) è prevista la procedura dell’ammortamento, che non si applica per i titoli al portatore, con cui il titolare del diritto di credito potrà ottenere il pagamento o, se il titolo non è scaduto, la duplicazione del titolo.
Diversi dai titoli di credito sono i documenti di legittimazione (biglietto del cinema o teatro, lo scontrino rilasciato nel guardaroba) che servono a identificare il titolare del diritto, e i titoli impropri (vaglia postale o polizza di assicurazione), che assolvono alla funzione di rendere più spedita la circolazione del credito che rimane, tuttavia, governata dai principi della cessione.
Un fenomeno diffuso è la smaterializzazione dei titoli di credito, che interessa particolarmente i titoli di massa (azione quotate in borsa) che non circolano mediante la materiale consegna del documento, ma attraverso una registrazione elettronica delle operazioni di trasferimento che ha luogo sulla base di ordini elettronici.
La moneta elettronica è un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dello emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall’emittente.

 

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