RESPONSABILITA' SPECIALI TIPIZZATE

 

 

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III, SENTENZA 4 NOVEMBRE 2014, N. 23448.
Nel contratto di subappalto di prodotti finanziari e assicurativi, in caso di comportamento scorretto e lesivo del subagente va riconosciuta la responsabilità della società intermediatrice di prodotti assicurativi (ex articolo 2049 del cc)

 

Nel contratto di subappalto di prodotti finanziari e assicurativi, in caso di comportamento scorretto e lesivo del subagente va riconosciuta la responsabilità della società intermediatrice di prodotti assicurativi (ex articolo 2049 del cc) In caso di condotte lesive di terzi da parte di un agente di un’impresa intermediatrice di prodotti assicurativi altrui, l’impresa ne risponde ai sensi dell’articolo 2049 c.c., se le modalita’ delle condotte rientrino comunque, anche in senso lato, nelle incombenze dell’agente; in caso contrario, essa ne risponde, in applicazione del principio dell’apparenza del diritto all’elemento dell’occasionante necessaria nel paradigma normativo detto, in caso di buona fede incolpevole dei terzi e di mancata dimostrazione dell’adozione delle misure ragionevolmente idonee, in rapporto alle peculiarita’ del caso concreto, a prevenire le condotte devianti degli agenti.»»» »»»

 

 

 

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