Art 1223:il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita (danno emergente) dal creditore come il mancato guadagno (lucro cessante),in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.
lo scopo dell’art. 1223 è proprio quello di consentire un risarcimento dell’obbligazione contrattuale inadempiuta. Questa è la cornice dove dobbiamo inquadrare il danno contrattuale .
Abbiamo detto che la funzione dell’art 1223 è quella di contenere il valore del danno risarcibile nei limiti della regolarità e della normalità ,cioè,è vero che quando parliamo nell’art1223 di danno contrattuale,danno da aspettativa,da prestazione male eseguita o ineseguita,abbiamo detto che il danno viene commisurato alla prestazione. Ciò non significa che qualunque danno può trovare ingresso nell’obbligazione risarcitoria,occorre comunque che il nesso di casualità,anche se secondario rispetto alla responsabilità extracontrattuale e ai danni consequenziali, e il suo valore è limitato da normalità e regolarità.
Cosa è un nesso causale?rispetto alla teoria tradizionale della condicio sine qua non, tutti i danni che in qualche modo non si sarebbero verificati se vi fosse stato l’adempimento,sono risarcibili.Questa teoria ci dà un allargamento incontrollato della categoria,perciò è stata corretta,con quella che è oggi definità teoria della casualità adeguata, che prevede la risarcibilità dei danni che sono compresi nel normale svolgimento delle cose. Questi danni sono risarcibili se non appaiono del tutto inverosimili dal punto di vista di un attento osservatore.Anche qui il controllo del danno risarcibile viene fatto con il controllo delle conseguenze imediate e dirette,nei limiti di quello che può essere il normale svolgersi degli accadimenti.
Questa regola va raffrontata all’art 1225: se l’inadempimento o il ritardo non dipende dal dolo del debitore,il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione.
Per molto il criterio della prevedibilità è stato sovrapposto a quello della casualità.
La prevedibilità: il danno è limitato a quanto si poteva prevedere al momento della stipulazione del contratto.Qual è la differenza con l’art 1223: il valore delle conseguenze va valutato al momento dell’inadempimento,per vedere quali sono i danni derivati.
L’art 1225,quando parla della prevedibilità si riferisce al momento della conclusione del contratto per cui possiamo dire che si tratta di una valutazione fatta in un momento anteriore,e quando il giudice deve individuare il danno risarcibile dovrà spostarsi di posizione.
Dalla combinazione degli art 1223-1225 risulta il contenuto della regola del risarcimento:il risarcimento ha ad oggetto le conseguenze dannose che sono conseguenze immediate e dirette dell’inadempimento,ma sono anche conseguenze prevedibili al momento della conclusione del contratto.
Per l’art 1227: Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno,il risarcimento è diminuito a seconda della gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per il danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.
E’rilevante sottolineare la differenza fra i due commi:in entrambi la disposizione ha ad oggetto l’ipotesi in cui, il fatto colposo del creditore ha come conseguenza la riduzione del risarcimento,ma i due commi riguardano momenti diversi:
-il comportamento colposo del creditore che interviene nel momento in cui si cagiona il danno,
-il creditore non si è adoperato per ridurre le conseguenze dannose dopo che il danno si sia già prodotto.
Es: negozio di restaurazione di mobili in un condominio.Si verifica una perdita di acqua alluvionale,che danneggia i mobili pregiati,e ci sono due ipotesi per cui il risarcimento verrà diminuito:
a)Perché non ha posto in essere le cautele necessarie perché non si producesse il danno,ergo non aveva chiuso la chiave dell’acqua,
b)andando ad aprire la porta e rendendosi conto della situazione,non ha provveduto a spostare i mobili.
L'inadempimento del preliminare ,che è un contratto. genera come rimedio specifico anche il risarcimento contrattuale, non precontrattuale perchè qui c'è, appunto, un contratto.
Corte di Cassazione - sezione III - sentenza 25 febbraio 2016, n. 3695.
Dall'iscrizione alla scuola, deriva, a carico di essa, l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue manifestazioni e, quindi, anche l'obbligo di vigilare sull'idoneità dei luoghi, predisponendo gli accorgimenti necessari in conseguenza del loro stato, mentre sul danneggiato incombe l'onere di provare soltanto che il danno è stato cagionato durante il tempo in cui egli era sottoposto alla vigilanza del personale scolastico.In caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'Istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all'Istituto, l'accoglimento della domanda di iscrizione determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità del discepolo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni; quanto al precettore, tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale il primo assume anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'alunno si procuri da solo un danno alla persona (cfr. Cass. Sez. Unite 27 giugno 2002, n. 9346; v. anche Cass. Civ. Sez. III, 3 marzo 2010, n. 5067; Cass. Civ. Sez. III, 20 aprile 2010, n. 9325).
Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio imposto dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre il danneggiato deve provare esclusivamente che l'evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sulla scuola incombe l'onere di dimostrare che P evento è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante (cfr., di recente, Cass. Civ. Sez. III, 17 febbraio 2014, n. 3612)»»»»»»
Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 26/06/2007 n° 14712
Responsabilità banca, assegno non trasferibile pagato a soggetto non legittimato
Responsabilità banca – assegno non trasferibile pagato a soggetto non legittimato – titolo della responsabilità – contrattuale – assenza di contratto – sussistenza [art. 1218 c.c.; R.d. 1736/1933]
Colui che paga malamente l'assegno non trasferibile ne assume responsabilità; la responsabilità del banchiere dipende dalla violazione di norme specifiche poste a tutela del consumatore, con la conseguenza che la responsabilità che ne deriva è di tipo contrattuale.
La responsabilità in questione deriva dalla violazione di un obbligo di protezione, che opera nei confronti di tutti i soggetti interessati alla regolare circolazione dei titolo ed al buon fine della sottostante operazione: obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto.»»»»»»
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III, SENTENZA 19 DICEMBRE 2014, N. 26908.
L’obbligazione di risarcimento del danno per inadempimento di obbligazioni contrattuali, diverse da quelle pecuniarie, costituisce, al pari dell’obbligazione risarcitoria da responsabilita’ extracontrattuale, un debito non di valuta ma di valore
Nell'ipotesi di responsabilità contrattuale del notaio che stipula un atto di trasferimento immobiliare in capo ad un venditore fallito e, quindi, un atto inefficace rispetto ai creditori, dalla condotta del responsabile deriva causalmente l'inefficacia dell'acquisto e la riconsegna del bene, nonché il godimento del bene sulla base dell'atto valido, ma inefficace, con la conseguenza che, ai fini dell'accertamento dell'esistenza e dell'entità del danno risarcibile all'acquirente ai sensi dell'art. 1223 c.c., il valore del bene determinato per reintegrare il patrimonio del danneggiato è diminuito dell'utilitas che il danneggiato ha tratto godendo dell'immobile quale proprietario.
L’obbligazione di risarcimento del danno per inadempimento di obbligazioni contrattuali, diverse da quelle pecuniarie, costituisce, al pari dell’obbligazione risarcitoria da responsabilita’ extracontrattuale, un debito non di valuta ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilita’ che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli »»» »»»
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 17 febbraio 2014, n. 3612.
RESPONSABILITA' CONTRATTUALE E PROBLEMA DELLA DISTRIBUZIONE DEGLI ONERI PROBATORIIn caso di danno in pregiudizio di un allievo di una scuola di sci a seguito di caduta, la responsabilità della scuola ha natura contrattuale e pertanto, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., al creditore danneggiato spetta solo allegare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre grava sulla controparte provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ossia l'aver vigilato sulla sicurezza ed incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruiva della prestazione scolastica, dimostrando che le lesioni subite siano state conseguenza di circostanze autonome e non imputabili alla scuola. Tale prova può essere data anche a mezzo di presunzioni e solo se la causa resta ignota il sistema impone che le conseguenze patrimoniali negative restino a carico di chi ha oggettivamente assunto la posizione di inadempiente. »»» »»»
Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 4 febbraio 2014 n. 2413
Per l'infortunio in gita scolastica scatta il risarcimento del danno biologico e morale
ARTICOLI 1218 E 2048 CC
Cumulo di responsabilità per la scuola in caso di infortunio di un allievo durante la gita scolastica dovuto in parte al suo stesso comportamento e in parte a quello degli altri studenti. Secondo la Corte di cassazione, sentenza 2413/2014, che ha ritenuto corretta la liquidazione sia del danno biologico che di quello morale (perché riferibile a pregiudizi diversi), vengono in rilievo due diverse fattispecie. E cioè la presunzione di responsabilità posta a carico dei precettori (ex articolo 2048 del Cc) per il comportamento degli altri studenti, e quella di natura contrattuale (ex articolo 1218 Cc) che consegue all'accoglimento della domanda di iscrizione dell'infortunato da parte dell'istituto scolastico. »»» »»»
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