L'art. 2740 c.c. prevede che il creditore sia garantito nelle obbligazioni in cui è parte da tutti i beni presenti e futuri del debitore. Normalmente questo regime di garanzie può essere ulteriormente implementato attraverso il sistema delle cc.dd. garanzie reali e personali; dobbiamo interrogarci quando sia possibile parlare di sproporzione tra garanzie e importo del debito.
La migliore dottrina, suffragata sul punto dalla giurisprudenza di merito, opera una distinzione tra sproporzione originaria e sopravvenuta. Si intende con l'espressione "sproporzione originaria" quella esistente sin dal momento della stipulazione, mentre è "sopravvenuta" quella c.d. non genetica e che può scaturire da una riduzione del debito garantito in corso di rapporto.
Prestata la garanzia a favore del debitore, non si può comunque prescindere dalla valutazione di eventi sopravvenuti che determinano l'insorgere di una sproporzione, quale può essere ad esempio la parziale estinzione anticipata del debito. Questo perché nel rapporto obbligatorio deve trovare applicazione il principio di proporzionalità delle garanzie rispetto all'entità del debito residuo.
La giurisprudenza di legittimità è invece riuscita a ritenere che, con riferimento al concetto di eccesso di garanzia, non è ravvisabile illiceità nel comportamento del creditore che abbia iscritto ipoteca su beni di valore eccedente l'importo del credito, atteso che: – da un lato l'art. 2740 c.c. fissa il principio che il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri; - dall'altro l'art. 2828 c.c.abilita il creditore ad iscrivere ipoteca su qualunque immobile del debitore.
Si trova conferma nell'art. 2877 c.c. che, nel disciplinare le spese per eseguire la riduzione di ipoteca acconsentita dal creditore, le pone a carico del richiedente, e quindi del debitore che abbia domandato l'ipoteca, quando la riduzione sia stata chiesta adducendo il valore eccedente dei beni compresi nella iscrizione rispetto alla cautela. Mentre pone le stesse spese a carico del creditore solo se la richiesta di riduzione attiene all'eccesso nella determinazione del credito, con la conseguenza che non sarebbe possibile ammettere una responsabilità per danni a favore del debitore, posto che la stessa legge stabilisce espressamente (art. 2877, comma 1, c.c.) che persino le spese sostenute nella procedura di riduzione consensuale devono essere sostenute dal debitore (cfr., in particolare, Cass. civ. n. 4968 del 2001; Cass. civ. n. 6533/2016).
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